Cerca
Close this search box.
giustizia governo conte

Tradimento: l’Italia è il Paese più infedele

 

 

La Corte di Cassazione francese ha affermato che: “Con l’evolversi delle abitudini così come dei concetti morali, ad oggi non è più possibile considerare l’infedeltà coniugale come in contrasto con la comune rappresentazione della moralità nella società contemporanea”.

L’infedeltà è, quindi, parificata a qualsiasi altra forma di libertà di espressione.
Nonostante quanto sopra, secondo uno studio di qualche anno fa, i più infedeli sono gli italiani, poiché il 45% – sposati o semplicemente in coppia – ha dichiarato di aver tradito il proprio partner ufficiale almeno una volta.
Quel che più stupisce, se si considerano le tradizioni degli italiani ed il fatto che la sede del Vaticano si trova nel mezzo dell’Italia, è che tale percentuale risulta essere la più alta d’Europa.
Con grande sorpresa per tutti, la cattolica Italia risulta essere il paese con il più alto tasso di relazioni extraconiugali, superando persino la Francia (43%), la Gran Bretagna (36%) e la cattolicissima Spagna (39%).
Vi sono anche altri dati che stupiscono ancor di più:
a. – per il 56% degli italiani si può essere innamorati del proprio partner e tradirlo senza tanti complimenti, tant’è che il 40% ha dichiarato di essere stato quasi sicuramente tradito almeno una volta;
b. – per il 63% degli italiani è del tutto possibile amare due persone contemporaneamente, con un 21% degli intervistati che ha rivelato una stabile e duratura relazione con l’amante, contro un 41% di avventure occasionali.
Quando arriva il tradimento? il coniuge in media tradisce dopo 5 anni.
Non a caso, quindi, l’infedeltà coniugale continua a rimanere tra le cause più frequenti di divorzio, comportando nella stragrande maggioranza dei casi una sentenza di addebito per il coniuge fedifrago.
La separazione tra coniugi, dunque, molto spesso scaturisce dalla scoperta del tradimento da parte di uno dei coniugi.
Le ragioni dell’infedeltà, è noto a tutti, sono sempre molteplici e trovano la radice del loro insorgere nelle più svariate motivazioni. Ai nostri fini, e per quel che a noi qui interessa, l’indagare sui perché e sulle ragioni per le quali i mariti o le mogli tradiscono il partner ci porterebbe troppo lontano e così, seguendo quel percorso, si distoglierebbe l’attenzione da quello che è il tema giuridico oggetto del presente commento: L’INFEDELTÀ DEL CONIUGE, IN RELAZIONE ALLA SEPARAZIONE E ALL’ADDEBITO, O MENO, DELLA STESSA.
Quel che è certo è che l’infedeltà del coniuge è un atto che assume significativo rilievo nell’ambito del rapporto coniugale, sotto vari profili, e tra questi vi è quello concernente l’addebito, o meno, della separazione.
Quali sono allora i criteri da seguire in tema di addebito della separazione se vi è infedeltà da parte di uno dei due coniugi?
Che rilievo ha l’infedeltà, ai fini dell’addebito della separazione, se essa è insorta quando già in atto la crisi della coppia?
Nella fattispecie in esame il marito aveva scoperto che la propria moglie aveva una relazione extraconiugale, che era nata, però, allorquando la coppia era già in crisi profonda.
Difatti, la moglie aveva scoperto, vario tempo prima, in modo del tutto casuale, attraverso l’utilizzo del telefonino del proprio marito, che quest’ultimo aveva frequentato centri massaggi hard, ove svolgevano la loro attività delle prostitute, e per tale ragione era venuta meno la fiducia, la stima e l’apprezzamento da parte della moglie.
La moglie, a seguito di tale fatto, entrò in profonda crisi in quanto era rimasta irrimediabilmente delusa ed amareggiata per il comportamento del proprio marito. Fu così che qualche tempo dopo, a sua volta, la moglie aveva instaurato anch’essa una relazione extraconiugale con altro uomo. I fatti di cui la moglie si era resa responsabile (infedeltà coniugale) era avvenuti, però, dopo che il matrimonio e, in particolare, il rapporto di coppia era entrato in crisi profonda ed irreversibile.
Per comprendere gli effetti e le conseguenze dell’infedeltà coniugale nell’ambito della crisi famigliare va prima di tutto sottolineato il principio ‘cardine’ dettato dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale, a più riprese, ha affermato che: «In tema di separazione tra coniugi, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto».
Per effettuare una valutazione oggettiva è necessario far riferimento ad un elemento essenziale che è quello riguardante il momento in cui è insorta la crisi coniugale: è necessario stabilire, pertanto, se la crisi famigliare sia insorta prima o dopo la relazione extraconiugale tenuta da uno dei due coniugi.
La Sesta Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, ha confermato con una sua recentissima ordinanza (n. 1715/2019 del 23 gennaio 2019), il proprio orientamento in materia di famiglia, sottolinenando che “… la persistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto rende irrilevante la successiva inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale ai fini della dichiarazione di addebito della separazione …”. Detto in altri termini: “… se il rapporto coniugale è già in crisi non assume rilievo la violazione dell’obbligo di fedeltà da parte di uno dei due coniugi che avviene successivamente a tale crisi …”.
La Corte di Cassazione, in merito allo specifico punto della rilevanza, o meno dell’infedeltà, evidenzia “… il ruolo non determinante dell’infedeltà ai fini dell’addebito, in particolare se tale infedeltà è connessa e/o conseguente all’esistenza di una crisi della coppia già risalente nel tempo …”, ed a seguito della quale la coppia in crisi aveva deciso, pur avendo discusso di separazione, di non dar seguito, continuando a vivere insieme, sebbene in un clima di conflitto, nell’intento di non sfaldare la famiglia, anche per la presenza di due figlie di cui una di essa era ancora minore.
L’addebito della separazione, secondo la Cassazione, difatti, non può essere basata sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all’art. 143 cod. civ., essendo necessario accertare l’eventuale esistenza di un collegamento tra la detta violazione e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza; in altre parole: non ha rilevanza il comportamento tenuto dai coniugi dopo la manifestazione dell’insorgere della crisi familiare e la frantumazione del rapporto coniugale.
In conclusione: l’infedeltà coniugale non sempre assume significato tangibile ai fini dell’addebito della separazione; difatti, se l’infedeltà è insorta quando la coppia era già da tempo in crisi profonda, non può essere utilmente invocata da parte del coniuge che ha subito la detta infedeltà ai fini dell’addebito della separazione.
AVV. GIORGIO ROSSI

Condividi:

Ultimi Articoli

IL SAPORE DELLA TRADIZIONE LIVIGNASCA

Resilienti e determinati a reinventarsi e adattarsi, i livignaschi da sempre sfruttano, nel totale rispetto e con la massima cura, il proprio territorio, fonte inesauribile