Cerca
Close this search box.
Auto

Riforma del Codice della Strada: Ciclisti, pedoni, bambini e disabili più tutelati

 

Il Governo e la Commissione Trasporti della Camera d’intesa tra loro hanno elaborato un testo unificato per procedere alla riforma del Codice della strada, inserendo nuove norme per la tutela degli utenti più deboli o più a rischio, come lo sono i ciclisti, i pedoni, i bambini e i disabili.

Tra gli spunti che possono trarsi e che sono certamente da apprezzare vanno evidenziate tutte quelle norme protese a tutelare le fasce deboli o, meglio, gli utenti deboli della strada, con l’ipotesi di sanzioni di tutte quelle condotte pericolose note a tutti ma non rispettate da tutti, quali ad esempio: fumare mentre si sta guidando; utilizzare smartphone, notebook, oppure i tablet. L’auto oramai, anche per guadagnare tempi di lavoro, è diventata una sorta di ufficio viaggiante.
Accanto a queste norme ve ne sono altre che non sono state apprezzate da tutti.
Notevolissime critiche hanno raccolto varie norme, tra cui ed in primis quella che vorrebbe innalzare a 150 km orari il limite di velocità in autostrada.
La riforma del Codice della Strada dovrebbe attuarsi attraverso due percorsi e precisamente:
a. – attraverso la delega al Governo;
b. – con un testo unificato alla Camera.
La delega al Governo per attuare la riforma Codice della Strada detta, all’art. 1 della legge delega, i ‘criteri’ e i ‘principi’ direttivi a cui deve attenersi l’esecutivo per attuare la riforma.
La legge delega è strutturata in due fasi: la prima: vi sarà l’adozione di uno o più decreti legislativi, che dovranno essere adottati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega; la seconda fase, come è specificato al comma 6, dello stesso art. 1, prevede che l’adozione dei Regolamenti Attuativi debba avvenire entro un anno decorrente dai vari decreti legislativi.
I decreti legislativi da emanare dovranno attenersi al rispetto dei seguenti ‘principi’:
• Armonizzare la normativa interna di settore, con quella europea e con gli accordi di diritto internazionale. Si tratta quindi di avere regole, norme univoche non solo in ambito nazionale, ma anche a livello europeo ed internazionale;
• Il sistema e la disciplina sanzionatoria dovrà essere ispirata e rispettosa dei ‘principi’ di ragionevolezza, proporzionalità, non discriminazione ed effettività;
• Dell’effettività della semplificazione delle procedure di accertamento e applicazione delle sanzioni in relazione agli strumenti che permettono il controllo a distanza e la contestazione posticipata della violazione al fine di irrogare sanzioni, specie se esse avvengono non nell’immediatezza;
• Dall’inasprimento delle sanzioni in particolare per quanto concerne la repressione di tutte quelle condotte in grado di ledere l’incolumità e la sicurezza degli utenti deboli;
• Emanare norme per la tutela di ciclisti, disabili e anziani attraverso la predisposizione d’ infrastrutture e arredi urbani appositamente destinati ai veicoli a due ruote e ai dispositivi per la mobilità personale;
• Emanare norme più semplici per la modificazione costruttiva di mezzi destinati in particolare ai portatori di handicap;
• Emanare norme che consentano ai disabili, muniti di apposito contrassegno, di accedere effettivamente a zone di sosta pubbliche e di aree pubbliche, anche in concessione.
La seconda fase, che sarà da attuare entro un anno dall’entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, della legge delega, prevede che il Governo è autorizzato ad adottare i relativi ‘REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE’ e nuovi ‘REGOLAMENTI’ nelle materie sottoelencate:
a. – definizione delle caratteristiche dei veicoli e dei trasporti eccezionali e introduzione di norme tese a favorire l’accertamento delle infrazioni dei mezzi a pieno carico o che trasportano merci pericolose;
b. – nuova segnaletica stradale, in conformità alle norme internazionali;
c. – previsione di nuovi criteri, classificazioni, controlli e tutto quanto occorre per rendere i veicoli in circolazione aggiornati dal punto di vista tecnologico e più sicuri, soprattutto in presenza di condizioni atmosferiche particolari;
d. – classificazione e utilizzo dei mezzi agricoli in base all’uso a cui sono destinati, nel rispetto della normativa europea di settore;
e. – procedure per ammettere, immatricolare e far cessare la circolazione dei veicoli atipici, e d’interesse storico e collezionistico;
f. – disciplina tecnica sulla catalogazione, costruzione, tutela delle strade e delle fasce di rispetto, accessi e diramazioni, pubblicità e occupazione delle carreggiate.
Il testo unificato alla Camera.
Molto interessante, anche dal punto di vista concreto, il testo unificato delle proposte di legge riunite dalla Commissione Trasporti.
Le modifiche più rilevanti riguardano i seguenti articoli:
• Art. 7 Cod. della Strada: riserva nei centri abitati spazi delimitati per la fermata e la sosta di “veicoli” condotti da donne in stato di gravidanza e da mamme a papà di bambini di età non superiore ai tre anni, purché muniti di specifico tagliando. S’intende istituzionalizzare i cosiddetti “parcheggi rosa”, che sempre più spesso si vedono in molte situazioni, quale atto di dovuta gentilezza per i bambini;
• Art. 40 Cod. della Strada: apposizione di una linea di arresto, avanzata rispetto a quella prevista per gli altri veicoli, negli incroci semaforici, per le biciclette;
• Art. 41 Cod. della Strada: introduzione di segnalazioni acustiche, visive e tattili negli attraversamenti pedonali dotati di semaforo per favorire i portatori di handicap. Si tratta di una norma tesa a tutelare le persone più deboli;
• Art. 50 Cod. della Strada: inserimento nella nozione di velocipedi dei mezzi elettrici su due ruote, che raggiungono la velocità massima di 20 chilometri orari e che sono destinati al trasporto di soggetti di età non inferiore a sedici anni;
• Art. 93 Cod. della Strada: divieto, per chi ha stabilito in Italia la residenza o il domicilio da più di 60 giorni, di circolare in Italia con un veicolo immatricolato all’estero, salvo eccezioni. Si dovrebbero vedere circolare in modo costante meno autoveicoli con targhe straniere;
• Art. 142 Cod. della Strada: innalzamento del limite di velocità in autostrada a 150 Km/ora in presenza di determinate caratteristiche del manto stradale. Questa norma è avversata da più parti poiché con il detto innalzamento del limite aumenterebbe la pericolosità delle autostrade e ne deriverebbe un maggior numero di sinistri stradali;
• Art. 173 Cod. della Strada: divieto di utilizzo durante la guida di smartphone, tablet, notebook e pc portatili e simili. Sanzione pecuniaria da euro 322,00 ad euro 1294,00, oltre alla sospensione della patente da uno a tre mesi e innalzamento dei predetti limiti d’importo e di durata della sospensione in caso di recidiva. Questa norma è stata molto apprezzata dai più in quanto l’utilizzo dei predetti apparecchi elettronici, mentre si è alla guida sono la frequente causa di moltissimi sinistri stradali;
• Art. 173 bis Cod. della Strada: previsione del divieto di fumare mentre si è alla guida. Anche in questo caso l’introduzione di tale norma è stata apprezzata dai più perché fumare mentre si guida un autoveicolo è fonte di pericolo, per sé e per gli altri.
La riforma del Codice della strada che si vuole attuare, attraverso le norme descritte sono state molto apprezzate, poiché sono tutte protese a tutelare le persone più fragili e più deboli che utilizzano le strade. L’auspicio è che tutto l’iter per l’approvazione delle norme di legge innovative proceda ad “alta velocità”, poiché in questo caso il nostro legislatore, se farà presto e bene, non incorrerà in alcuna sanzione. Le sanzioni, invece, vi saranno se la velocità per approvare le norme di legge sarà limitata e contenuta.
A cura Avv. Giorgio Rossi

Condividi:

Ultimi Articoli