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IL “CODICE ROSSO”: La Nuova legge per la tutela delle vittime di “VIOLENZA DOMESTICA E DI GENERE”. Le principali novità

La legge recante “MODIFICHE AL CODICE PENALE, AL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLE VITTIME DI VIOLENZA DOMESTICA E DI GENERE”, denominata anche e semplicemente “CODICE ROSSO”, è entrata in vigore il 9 agosto 2019.

La Legge 19 luglio 2019, n. 69, composta da 21 articoli, è stata pubblicata sulla G.U. del 25 luglio 2019, seppur la sua entrata in vigore decorra dal 9 agosto 2019. Il testo include incisive disposizioni di diritto penale sostanziale, così come ulteriori di indole processuale. Si tratta di significative modifiche alla disciplina penale, sia sostanziale che processuale, corredata da notevoli inasprimenti di sanzione.
Il quotidiano “bollettino” degli organi di stampa e di comunicazione, da vario tempo, dava conto di numerosissimi fatti di cronaca riguardanti le troppe “vittime di violenza domestica e di violenza di genere”. E così l’elevato numero di reati di “femminicidio”, di “maltrattamenti in famiglia”, le “violenze sessuali”, anche in danno di minori, o peggio ancora gli “sfregi del viso di donne (ed anche di uomini) con l’acido” hanno costretto il legislatore a porre degli argini, dal punto di vista legislativo, per cercare di non far aumentare la delittuosità orribile di tal particolare genere.
Le vittime di reato, le associazioni a tutela delle vittime, invocavano, da tempo, un maggior rigore e sanzioni più severe, sino a giungere anche alla richiesta della “castrazione chimica”, per taluni delitti. Da qui e da questo contesto scaturiscono le novità legislative recentemente introdotte. Queste, in sintesi, le novità introdotte dalla legge n. 69/2019, che riguardano, in particolare:

 LE MODIFICHE PROCEDURALI.

 LE MISURE CAUTELARI E DI PREVENZIONE.

 I NUOVI REATI INTRODOTTI DALLA NOVELLA LEGISLATIVA.

 LE SANZIONI ED I RELATIVI INASPRIMENTI DELLE PENE.

 LE MODIFICHE DEI TERMINI E LE AGGRAVANTI.

 LE ALTRE NOVITÀ IN TEMA: PREVENZIONE E REINSERIMENTO.

LE MODIFICHE PROCEDURALI.

Dal punto di vista procedurale la legge impone una notevole accelerazione: difatti, è previsto un iter molto veloce per l’avvio del procedimento penale in riferimento ad alcuni reati e, tra gli altri, per i seguenti: maltrattamenti in famiglia, stalking, violenza sessuale.

L’esigenza sottesa all’accelerazione dei tempi per procedere nei confronti degli indagati deriva dal fatto che in vari casi, seppur vi fosse anche più di una denuncia, l’Autorità Giudiziaria non sempre riusciva a procedere con immediatezza. Altra importante e positiva conseguenza, a seguito delle novella legislativa, sarà quella riguardante il fatto che potranno e saranno adottati più celermente eventuali provvedimenti di protezione delle vittime dei vari reati oggetto della legge.
Dal punto di vista pratico-operativo, l’accelerazione delle indagini e dell’emissione dei vari provvedimenti verrà attuata in tre modi:
a) – l’Autorità di Polizia, allorquando avrà acquisito la notizia del reato, dovrà riferire immediatamente al Pubblico Ministero, anche in forma orale e, quindi, anche senza relazionare per iscritto, salvo farlo successivamente;
b) – il Pubblico Ministero, nelle ipotesi ove proceda per i delitti di violenza domestica o di genere, dovrà entro tre giorni dalla data d’iscrizione della notizia di reato, deve assumere immediatamente informazioni dalla persona offesa, ovvero da chi ha denunciato i fatti oggetto di reato. Il detto termine – davvero molto stringente – di tre giorni può essere prorogato solamente in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini, pure nell’interesse della persona offesa;
c) – gli atti d’indagine, se delegati dal Pubblico Ministero alla Polizia Giudiziaria, dovranno avvenire senza ritardo.
LE MISURE CAUTELARI E DI PREVENZIONE.
La misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa è stata modificata con la precisa finalità di consentire al Giudice di garantirne il rispetto della predetta misura cautelare anche attraverso procedure di controllo attuate con mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quali ad esempio il noto “braccialetto elettronico”. La modifica legislativa ha inserito tra i delitti per i quali è applicabile la detta misura cautelare anche il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, al fine di offrire tutele e garanzie ad un più alto numero di vittime di violenze.
NUOVI REATI.
La nuova legge ha inserito quattro nuovi reati. Questi i nuovi reati che sono stati introdotti dalla novella legislativa:
1. – il REATO DI DIFFUSIONE ILLECITA DI IMMAGINI O VIDEO SESSUALMENTE ESPLICITI SENZA IL CONSENSO DELLE PERSONE RAPPRESENTATE, denominato anche “REVENGE PORN”.
Il delitto è punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro.
La pena si applica anche a chi, avendo ricevuto o, comunque, acquisito le immagini o i video, li diffonde a sua volta per provocare un danno agli interessati.
La condotta può essere commessa da chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, diffonde, senza il consenso delle persone interessate, immagini o video sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati. La fattispecie è aggravata se i fatti sono commessi nell’ambito di una relazione affettiva, anche cessata, ovvero mediante l’impiego di strumenti informatici.
2. – il REATO DI DEFORMAZIONE DELL’ASPETTO DELLA PERSONA MEDIANTE LESIONI PERMANENTI AL VISO. Il delitto è punito con la reclusione da otto anni a quattrodici anni. Se a seguito del reato deriva la morte della vittima, la pena è l’ergastolo.
3. – il REATO DI COSTRIZIONE O INDUZIONE AL MATRIMONIO. Il reato è punito con la reclusione da un anno a cinque anni. La fattispecie di reato è aggravata allorquando il reato è commesso in danno di minori. Si procede per il detto reato anche quando il fatto è commesso all’estero da un cittadino italiano o in danno di un cittadino italiano ovvero di uno straniero residente in Italia.
4. – il REATO DI VIOLAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI ALLONTANAMENTO DALLA CASA FAMILIARE E DEL DIVIETO DI AVVICINAMENTO AI LUOGHI FREQUENTATI DALLA PERSONA OFFESA. Il delitto è punito con la detenzione da sei mesi a tre anni.
LE SANZIONI ED I RELATIVI INASPRIMENTI DELLE PENE.
La nuova legge ha previsto un inasprimento delle sanzioni che erano precedentemente già previste dal codice penale per alcune fattispecie di reato:
a. – per il DELITTO DI MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI, le precedenti pene che erano previste da un minimo di due anni ed un massimo di sei anni, passa a un minimo di tre anni e un massimo di sette anni;
b. – le pene per lo STALKING passano da un minimo di sei mesi e un massimo di cinque anni a un minimo di un anno e un massimo di sei anni e sei mesi;
c. – le pene per la VIOLENZA SESSUALE sarà ora ricompresa da un minimo di sei anni a dodici anni. Prima il minimo della pena era di cinque anni e il massimo era di dieci anni;
d. – per la VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO la pena ora è ricompresa tra un minimo di otto anni e un massimo di quattordici anni. Prima le pene erano ricomprese tra il minimo di sei anni e il massimo di dodici anni.
LE MODIFICHE DEI TERMINI E LE AGGRAVANTI.
Per il reato di VIOLENZA SESSUALE il termine concesso alla persona offesa per sporgere querela passa dagli attuali sei mesi a dodici mesi.
Le aggravanti riguardanti l’ipotesi di reato laddove la violenza sessuale sia commessa in danno di minore di età sono state inasprite.
È stata altresì introdotta ulteriore circostanza aggravante per il delitto di atti sessuali con minorenne. Nella fattispecie: la pena è aumentata fino a un terzo quando gli atti sono posti in essere in danno di minori di anni quattordici, in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, pure solo promessa.
Nell’ipotesi del reato di omicidio l’applicazione delle circostanze aggravanti viene estesa considerando anche le relazioni personali che intercorrevano tra la persona offesa e l’imputato.
LE ALTRE NOVITÀ IN TEMA: PREVENZIONE E REINSERIMENTO.
Il Legislatore ha previsto, all’art. 5 della legge n. 69/2019, la “FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DI POLIZIA” da attivare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Nello specifico, in tema di formazione del Personale, la norma così recita: “la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e il Corpo di Polizia penitenziaria attiveranno presso i rispettivi istituti di formazione specifici corsi destinati al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di cui alla presente legge, ovvero per quel Personale “… che interviene nel trattamento penitenziario delle persone per essi condannate. La frequenza dei corsi è obbligatoria per il personale individuato dall’amministrazione di appartenenza …”.
La previsione dell’obbligatorietà dei corsi di formazione sta ad indicare l’attenzione del nostro legislatore anche in tema di prevenzione e di successivo trattamento di chi si è reso responsabile di reati da “Codice Rosso”, non essendo ragionevolmente possibile limitare il raggio d’azione alla sola previsione dell’inasprimento delle sanzioni, se lo sguardo deve andare oltre.
All’art. 6 della novella legislativa si è ridisegnato il sistema di “sospensione condizionale della pena”, attraverso la modifica all’art. 165 del codice penale.
A tal riguardo, è stato, quindi, introdotto altro comma, dopo il quarto, che così dispone: «Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli artt. 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati». Ed ancora: “… Gli oneri derivanti dalla partecipazione ai corsi di recupero di cui all’articolo 165 del codice penale, come modificato dal citato comma 1, sono a carico del condannato…”.
***
In Italia vi è stata, oramai da alcuni anni, una presa di coscienza ed una consapevolezza, con alto grado di sensibilità rispetto alle tematiche trattate, che non poteva altro che sfociare in una rivisitazione, da parte del nostro legislatore, delle norme, sostanziali e procedurali, con la finalità, come recita il titolo della legge avente ad oggetto la “… tutela delle vittime di violenza domestica e di genere …”, non solo in tema di sanzioni, come s’è detto, ma anche in tema di prevenzione e reinserimento.
Il rosso è il colore simbolico che, in questi ultimi anni, ha rappresentato e rappresenta – purtroppo – questo tipo di reati: da qui deriva, quindi, l’abbreviazione, per le norme legislative recentemente introdotte, nel più immediato e facilmente accessibile nome “Codice Rosso” il quale evoca, tra l’altro, il sangue di tante (troppe) vittime innocenti, fragili ed indifese, che, ora, nell’auspicio del nostro legislatore ed anche di tutti noi, avranno maggiori tutele.
A cura AVV. GIORGIO ROSSI

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