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Separazione: come gestire i turni nelle feste di Natale

Il calendario delle visite, indicato nel provvedimento del giudice per i periodi di ferie e di vacanza, non è mai vincolante: è sempre possibile e opportuno che i genitori tengano conto delle circostanze del momento e dei bisogni manifestati dai figli e dai membri della famiglia coinvolti.

Natale. Periodo di festa e di vacanze, di solito vissuto come occasione per ritrovarsi tutti insieme in famiglia. Un periodo che però per molti genitori separati rischia di divenire un’occasione di nuove tensioni e litigi riguardo alla gestione della collocazione e delle visite dei figli: la sera della vigilia, il giorno di Natale, il capodanno e l’Epifania possono diventare giorni nei quali, anziché respirare un’aria di condivisione e di festa, si respira ancor di più quella del conflitto.
Anche quando, infatti, le modalità di questi incontri sono state puntualmente indicate nel provvedimento del tribunale (sia per decisione del giudice che per accordo delle parti) esse non possono certamente tener conto di eventuali situazioni contingenti, necessità nuove, eventi imprevisti, sicché il rischio (più che fondato) è che ciò che è scritto nero su bianco in una sentenza, non basti a rendere sereno un momento di spensieratezza.
Non a caso, le statistiche evidenziano [1] che proprio in questi giorni vi è un aumento esponenziale di denunce (oltre il 30 per cento in più) per il mancato rispetto dei provvedimenti sull’affidamento; si tratta molto spesso di scuse portate dal genitore collocatario (ad esempio una indisposizione) per non consegnare i figli all’ex proprio nei giorni da trascorrere con la famiglia di quest’ultimo.
Indice
• 1 La prassi dei tribunali
• 2 Libertà di diversi accordi
• 3 Quanto conta la volontà dei figli?
• 4 Alcuni consigli
La prassi dei tribunali
In realtà, non esistono norme di legge che regolamentano l’affido della prole per i periodi di festa e di vacanza; la ragione sta nel fatto che, come per tutte le questioni che coinvolgono i minori, l’unica regola è quella di dare priorità al loro benessere.
Esiste, tuttavia, una prassi adottata dai tribunali secondo la quale le vacanze natalizie vengono di norma suddivise sulla base di un criterio di alternanza.
Nello specifico – e, salvo diversi accordi intervenuti tra le parti – i provvedimenti prevedono che i figli trascorreranno le festività natalizie per metà con la mamma e per metà col papà, di modo tale che, ad anni alterni, essi stiano con una il periodo che va dalla chiusura delle scuole fino al 30 dicembre e con l’altro il restante periodo fino all’Epifania.
Libertà di diversi accordi
È bene chiarire, tuttavia, che il provvedimento del tribunale non vincola i genitori ad un rispetto rigido di quanto in esso contenuto, ma rappresenta semmai un riferimento necessario per il caso in cui tra gli ex non ci sia dialogo, capacità o anche solo volontà di adattarsi alle nuove circostanze.
In altre parole, i genitori sono liberi di concordare differenti modalità degli incontri durante le feste rispetto a quelle stabilite (o omologate) dal giudice, modellandole alle esigenze che in quel momento la famiglia può presentare.
E per chi possa temere, per così dire “colpi bassi”, potrà bastare anche il semplice scambio di una mail tra i genitori per formalizzare un nuovo accordo senza doversi rivolgere al giudice, né rischiare che l’ex possa sostenere di non aver mai concordato un programma diverso da quello stabilito in sentenza.
Andiamo, quindi, al concreto, attraverso un esempio pratico.
Supponiamo che questo sia l’anno che il figlio debba trascorrere i giorni di Natale con la famiglia della mamma, ma che nella famiglia del papà sia presente in questo stesso periodo uno zio (al quale il figlio è molto legato) il quale ripartirà prima del capodanno. Di certo, incaponirsi nel rispetto del calendario delle visite risultante dalla sentenza sarebbe ignorare non solo un’esigenza pratica, ma soprattutto un bisogno affettivo del figlio. Non dimentichiamo poi che di tale necessità tiene conto la stessa legge quando prevede che il minore, oltre che con i genitori, ha diritto di mantenere rapporti equilibrati e continuativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale [2].
Si tratta questo, naturalmente, solo di un esempio, perché gli eventi nuovi e imprevedibili possono essere tanti (la malattia di un nonno, un permesso lavorativo che il genitore non è riuscito ad ottenere e così via…).
Quanto conta la volontà dei figli?
D’altronde non è pensabile rivolgersi al tribunale ogni qualvolta sorgano nuove questioni, assolutamente contingenti e imprevedibili al momento della pronuncia del giudice. Tuttavia, saperne tenere conto quando esse si verificano è espressione della capacità di entrambi i genitori di accogliere i bisogni dei figli, i quali troppo spesso nelle cause in tribunale non hanno voce in capitolo.
Eh si! Perché tutte le volte in cui i genitori si separano in modo consensuale, di solito i figli non vengono sentiti dal giudice, pur avendo l’età per farlo; ciò in quanto la legge [3] ritiene, di solito, superfluo tale ascolto, dando per scontata (visto l’accordo raggiunto) la capacità dei genitori di gestire in maniera responsabile il proprio ruolo.
Ma purtroppo, il più delle volte, le cose non stanno affatto in questi termini: gli accordi sono spesso conclusi di fretta e al solo scopo di risparmiare sulle spese del giudizio e liberarsi il prima possibile dell’altro.
Alcuni consigli
Al contrario, per trovarsi pronti a gestire nel migliore dei modi la quotidianità della separazione e, di conseguenza, situazioni impreviste in qualche modo destabilizzanti , è fondamentale il lavoro, per così dire, “a monte”.
Ecco quindi di seguito alcuni suggerimenti:
– non abbiate fretta nello stilare gli accordi di separazione perché il tempo che vi sembrerà di sprecare allora sarà tutto recuperato dopo;
– parlate (se l’età lo consente) con i vostri figli di ciò che sta accadendo tra voi e l’altro genitore, tranquillizzandoli sul fatto che ciò non cambierà i sentimenti che tutti e due nutrite per loro;
– rappresentate i vostri bisogni all’avvocato che vi assiste, ma cercate al contempo un confronto diretto (sulle questioni per voi più importanti) con l’altro genitore;
– non delegate terzi a decidere per voi.
In caso contrario vi troverete con tutta probabilità a chiedere in un momento successivo la modifica di quegli accordi.
Ciò detto, è sicuramente importante prevedere, nelle condizioni dell’atto da sottoscrivere, un calendario di base e, se vogliamo, anche dettagliato (ma sempre modificabile), relativo alla gestione del tempo da trascorrere coi figli nei giorni di festa; questo potrà, opportunamente, tenere conto delle consuetudini della famiglia precedenti alla separazione (ad esempio la vigilia sempre a casa di un nonno) e come tale, seguire criteri diversi da quella che è la prassi dei tribunali di cui abbiamo parlato prima.
Ad esempio, nel caso in cui le rispettive residenze non siano distanti, gli accordi di base potranno prevedere che questi trascorrano la vigilia con un genitore e il giorno di Natale con l’altro e così anche per la notte di S. Silvestro e capodanno.
E, ci sia consentito aggiungere una terza soluzione che forse a molti e, quantomeno all’inizio, potrà sembrare un’utopia: quella di trascorrere tutti insieme almeno uno tra i giorni di festa.
Si tratta di una soluzione assolutamente possibile e che non poche famiglie adottano, coinvolgendo negli incontri anche i nuovi compagni.
La regola è che non esistono regole, se non quelle che la nuova famiglia vorrà darsi per aiutare i figli a respirare un clima sereno.
Poche sono le feste in grado di offrire, come il Natale, la miglior scusa ai genitori per non doversi incontrare. Ma, festeggereste mai due volte, pur di non essere insieme al vostro ex, la prima comunione o il compleanno di vostro figlio? E se si, come pensate potrà sentirsi?

A NATALE ATTENZIONE A I REGALI!
A CURA AVV. GIORGIO ROSSI
La gentilezza a Natale può anche creare qualche serio problema. Attenzione a non regalare il cesto di Natale al Giudice.
Un Avvocato, quale segno di riconoscenza e gratitudine, aveva pensato di regalare un cesto di Natale al Giudice di Pace, di valore ingente.
La Suprema Corte di Cassazione, sesta sezione penale, sentenza n. 17987 del 20 aprile 2018, ha respinto il ricorso che era stato presentato da un Avvocato condannato in secondo grado a causa dell’omaggio di un cesto di Natale che era stato fatto al Giudice.
La Corte di cassazione, respingendo il ricorso, ha statuito che incorre nel reato di “corruzione in atti giudiziari” l’avvocato che dona al Giudice di Pace, con il quale ha rapporti professionali e, quindi, competente per le sue cause, un cesto natalizio contenente cibi di ingente valore.
Il ricorso è stato respinto perché l’Avvocato, nella sua qualità di difensore di più soggetti (che erano sorvegliati speciali) aveva corrisposto ”utilità non dovute al Giudice”, con l’obbiettivo di far sì che lo stesso Giudice ponesse in essere “atti contrari ai suoi doveri d’ufficio”.
Secondo l’accusa il Giudice sarebbe stato gentile nei confronti dell’Avvocato, cercando di privilegiarlo nella trattazione delle cause attraverso una “corsia preferenziale”, modificando la gestione per le relative assegnazioni allo stesso Giudice, in modo illecito, per la trattazione dei giudizi.
A fronte di questa “gentilezza”, stando all’accusa formulata nei confronti dell’Avvocato, il Giudice, in prossimità del Natale avrebbe “ricevuto utilità non dovute dall’Avvocato”, e precisamente una confezione di notevole valore, contenente aragoste, caviale e champagne.
La condanna è stata confermata da parte della Corte di Cassazione ed il ricorso è stato respinto ancorchè, così ha sostenuto la difesa dell’Avvocato, le accuse non avessero trovato fondamento, poiché non vi erano riscontri probatori; anzi, nemmeno le intercettazioni telefoniche che erano state disposte, sempre secondo la difesa dell’Avvocato, avevano consentito di evidenziare nessun patto di corruttela tra i due (l’Avvocato ed il Giudice). Difatti, attraverso le intercettazioni telefoniche erano state evidenziati solo contatti telefonici ove era chiara ed evidente una notevole confidenza e familiarità. La difesa sosteneva, quindi, che le prove erano state travisate e che, pertanto, il ricorso presentato avanti alla Corte di Cassazione dovesse essere accolto.
Tuttavia, seppur vi fossero dei dubbi, in merito al comportamento dell’Avvocato e del Giudice, la stessa Corte di Cassazione si è ancorata ad una lettura molto rigida dei fatti avvenuti.
Secondo la difesa dell’Avvocato condannato non vi era nemmeno la dimostrazione di un collegamento causale tra il dono ed i precedenti e susseguenti atti posti in essere dal Giudice, né esisteva dolo. Il cesto natalizio, insisteva ancora la difesa dell’Avvocato, era stato un regalo del tutto isolato nell’ambito di una relazione di amicizia e familiarità. Inoltre, il regalo era stato fatto in prossimità delle festività natalizie e non già in una circostanza ove il Giudice avrebbe dovuto adottare delle decisioni.
E il Giudice che posizione aveva in questa vicenda?
Al Giudice è stato contestato di aver commesso “atti contrari ai suoi doveri d’ufficio”.
E così anche il ricorso del Giudice è stato respinti dalla Corte di cassazione. Censure tutte respinte dalla Corte di Cassazione, sul presupposto che in sede di legittimità “è preclusa una rilettura dei fatti posti a fondamento della decisione impugnata”.
La Corte di cassazione ha statuito che la Corte d’appello aveva congruamente motivato la propria decisione, a fondamento del reato di corruzione, come fossero stati posti in essere, da parte del Giudice ”atti contrari ai propri doveri d’ufficio”.
Lo stesso Giudice aveva, difatti, riservato a sé e ad alcuni colleghi “compiacenti” la trattazione di diversi ricorsi proposti dall’Avvocato che aveva regalato il cesto di Natale, e ciò in violazione della disciplina tabellare che regola le assegnazioni degli affari.
La decisione della Cassazione si è ancorata al fatto che le risultanze probatorie confermavano che tutti i ricorsi proposti dal Legale in questione e decisi dal Giudice che aveva ricevuto il cesto di Natale, era conseguita in tempi brevissimi “la sospensione di provvedimenti sanzionatori (a carico dei soggetti difesi) e la trattazione dei processi era stata ingiustificatamente dilatata mediante rinvii, al punto da vanificare l’irrogazione delle stesse misure sanzionatorie”.

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