Il contratto di lavoro intermittente, disciplinato dal Decreto Legislativo n. 81/2015, comunemente definito “lavoro a chiamata”, è una tipologia di contratto che regola prestazioni lavorative di carattere discontinuo. Analizziamo la disciplina e i limiti di utilizzo di tale istituto con Marcello Razzino, Consulente del Lavoro e socio dello Studio Associato Lavoro e Previdenza, con uffici a Bergamo e a Casazza.
Ci può spiegare, innanzitutto, cosa si intende per contratto di lavoro intermittente?
Mediante la sottoscrizione di tale contratto, il lavoratore si rende disponibile a svolgere l’attività lavorativa a seguito della chiamata del datore di lavoro, che ne può utilizzare la prestazione in modo discontinuo o, appunto, intermittente. Questo tipo di rapporto di lavoro, che può essere a tempo indeterminato oppure a termine, può svilupparsi attraverso due diverse forme: la prima prevede l’obbligo del lavoratore a rispondere alla chiamata del datore di lavoro, a fronte del quale riceve un’indennità di disponibilità; la seconda tipologia, invece, non prevede tale obbligo a carico del lavoratore, il quale può, pertanto, rifiutarsi di rispondere alla chiamata.
È sempre possibile stipulare questa tipologia contrattuale?
No. Esistono precise condizioni, oggettive e soggettive, in presenza delle quali è possibile sottoscrivere un contratto di lavoro a chiamata; inoltre, la Legge fissa anche un limite temporale di utilizzo.
Quali sono queste condizioni?
Secondo quanto previsto dalla Legge, è possibile stipulare un contratto di lavoro intermittente con soggetti di età inferiore a 24 anni oppure superiore a 55 anni. Inoltre, indipendentemente dal suddetto requisito anagrafico, è ammessa la stipulazione di un contratto di lavoro a chiamata per lo svolgimento di attività, cosiddette discontinue, appositamente individuate dal Regio Decreto n. 2657 del 1923, e nell’ambito di determinate attività, periodi e mansioni, secondo le esigenze individuate dai Contratti Collettivi Nazionali, Territoriali ed Aziendali.
In cosa consiste, invece, il limite temporale di utilizzo?
In ogni caso, il ricorso al contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari. Nel caso in cui tale limite venga superato, il rapporto si trasforma automaticamente in un contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. A questa regola fanno eccezione i settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, ove non sono previsti limiti temporali alla durata della prestazione lavorativa.
Un lavoratore intermittente può stipulare più di un contratto a chiamata?
Sì. Un lavoratore può stipulare, contemporaneamente, più contratti di lavoro intermittente con datori di lavoro differenti, così come può essere titolare di un contratto di lavoro a chiamata e di un contratto di altra tipologia, purché questi siano tra loro compatibili e non risultino da ostacolo agli impegni lavorativi e al godimento dei periodi di riposo.
Quali adempimenti deve rispettare il datore di lavoro?
Come avviene per la generalità dei lavoratori dipendenti, prima dell’inizio dell’attività lavorativa, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione di assunzione al Centro per l’Impiego. La particolarità del contratto di lavoro intermittente è che il datore di lavoro deve inviare alla I.T.L., in occasione di ogni chiamata del lavoratore o di un ciclo di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni, una comunicazione di inizio della prestazione lavorativa. Tale comunicazione deve essere inviata, anch’essa, prima dell’effettivo impiego del lavoratore.
Quali sono le particolarità di questa comunicazione?
E’ previsto un apposito modulo, reso disponibile dal Ministero del Lavoro, che deve contenere i dati identificativi del datore di lavoro e del lavoratore, e le date di inizio e di fine della prestazione lavorativa cui la chiamata si riferisce. Una volta compilato, deve essere trasmesso alla I.T.L. esclusivamente mediante una delle seguenti modalità: tramite servizio informatico sul portale ClicLavoro, via PEC, con un SMS oppure utilizzando un’apposita APP.
Quale trattamento economico e normativo spetta al lavoratore?
Il lavoratore intermittente ha diritto al medesimo trattamento economico e normativo garantito ai lavoratori assunti con i contratti tradizionali, di pari livello e che svolgono le medesime mansioni; la retribuzione spetterà solo per i periodi di effettivo lavoro e sarà proporzionata alla quantità della prestazione lavorativa effettivamente svolta. Inoltre, qualora vi sia obbligo di disponibilità da parte del dipendente, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere allo stesso anche un’apposita indennità economica per i periodi non lavorati.
Come viene calcolata l’indennità di disponibilità?
La misura dell’indennità è stabilita dai Contratti Collettivi e, comunque, non può essere inferiore al 20% della retribuzione mensile prevista dal C.C.N.L. applicato in Azienda. Nel caso in cui il lavoratore, a causa per esempio di una malattia, non possa rispondere alla chiamata, è tenuto ad avvisare tempestivamente il proprio datore di lavoro e, nel caso non vi provveda, perde il diritto all’indennità di disponibilità per un periodo di 15 giorni.
Quali regole sono previste in materia previdenziale ed assicurativa?
Come per la generalità dei lavoratori dipendenti, gli assunti con contratto di lavoro a chiamata sono soggetti a contribuzione obbligatoria ed hanno diritto alla relativa copertura previdenziale per le settimane di lavoro prestato e di disponibilità con diritto alla relativa indennità. Di conseguenza, le prestazioni fornite dall’INPS, quali per esempio il trattamento per malattia e maternità, sono riproporzionate all’effettiva prestazione lavorativa resa. Infine, anche i lavoratori a chiamata sono assicurati all’INAIL a copertura del rischio di infortunio sul lavoro; il premio viene calcolato sulla retribuzione erogata per le ore di lavoro prestate, tenendo conto anche dell’indennità di disponibilità percepita.
a cura di Marcello Razzino – Consulente del lavoro.