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Diseredare è possibile, ma attenzione ai limiti di legge

Una volontà testamentaria frequente è quella di voler diseredare uno o più membri del proprio nucleo familiare. La legge pone però alcuni limiti che è opportuno conoscere. Facciamo il punto con un esperto, il dr. Paolo Divizia, Notaio con sede a Bergamo ed ufficio secondario in Val Brembana a San Giovanni Bianco.

 

Notaio, torniamo dunque sul tema del testamento? Esattamente. Quanto diremo oggi si pone come “naturale continuazione” di quanto visto nel numero precedente. In particolare, mi preme spiegare in termini semplici in che cosa consiste la diseredazione, tema oggetto di frequenti domande da parte delle persone che si rivolgono al mio studio.

Notaio, dunque la volontà di diseredare è frequente? L’ attività sul campo mi ha insegnato che il tema della diseredazione è frequente ed attuale. Diseredare qualcuno con il proprio testamento è un gesto simbolico molto forte, è un gesto che ha un connotato “punitivo”  verso il destinatario. Per esperienza, noto che la diseredazione è la conseguenza di un cattivo comportamento tenuto nel tempo verso il testatore. Ad esempio, si disereda un fratello che non ci ha mai prestato cura ed assistenza nella parte finale della nostra vita ovvero quando avevamo un momento di reale bisogno.

Ma è lecito diseredare? Sul tema occorre fare chiarezza, distinguendo in primo luogo “chi” si intende diseredare con il proprio testamento. Dobbiamo distinguere tre ipotesi: la diseredazione di un estraneo, di un parente successibile ex lege ovvero ancora di un legittimario. L’ipotesi più semplice è quella dell’estraneo, ad esempio un amico di infanzia al quale, verbalmente, avevo sempre promesso “qualcosa” al momento della mia morte. Ebbene, l’estraneo può essere diseredato in maniera semplice e sicura, non avendo questi alcun diritto, assicurato dalla legge, sul mio asse ereditario. Lo stesso dicasi per un parente lontano, che va oltre il sesto grado di parentela.

Mi lascia intendere che con i parenti stretti è più difficile la diseredazione? Allora, diseredare un fratello o una sorella è possibile, purché la formulazione della volontà testamentaria sia chiara. I fratelli e le sorelle sono infatti chiamati all’eredità, nelle quote di legge, qualora non ci sia testamento. E’ importante in questi casi esprimere con chiarezza due cose: la volontà di diseredare (ad esempio, con un formula “Diseredo mia sorella Maria”) e  la volontà di attribuire con il testamento il proprio intero asse ereditario. In altre parole, non si deve lasciare spazio di operatività alla legge, nel disciplinare la sorte dei propri beni dopo la morte: il testamento deve regolare tutto (ad esempio, usando una semplice formula “Per tutti i miei beni che in questo momento non ricordo e non indico, desidero che siano lasciati in eredità a mio fratello Mario”).

Ma quindi non ci sono veri limiti alla diseredazione? I limiti ci sono eccome, invece. La diseredazione dei legittimari, infatti, è assai più problematica. Il limite riguarda il coniuge (anche quello da cui sono separato solo consensualmente), i figli ed i genitori verso i quali serve fare una riflessione ulteriore.

Notaio, ci aiuta a capire un po’ meglio ? Al contrario di quello che si pensa, è possibile scrivere nel proprio testamento “Diseredo mio figlio Mario”. La disposizione non è nulla, attenzione. Essa è solo riducibile. Mi spiego meglio. Poiché ai legittimari – come il figlio Mario del nostro esempio – spetta necessariamente una quota dei beni dell’asse ereditario,  qualora il testatore non avesse lasciato nulla o addirittura avesse disposto una diseredazione espressa, per il legittimario leso nelle proprie ragioni sarà pur sempre indispensabile agire con l’azione di riduzione per ottenere la propria porzione di ricchezza. La via del Tribunale è dunque obbligata.

Quindi, la diseredazione è possibile? La volontà del testatore è sacra e non deve essere giustificata nei motivi in alcun modo. Se è desiderio primario quello di diseredare un figlio o il coniuge, questa volontà può essere scritta nel proprio testamento. Poi all’apertura della successione si apriranno due scenari: i soggetti diseredati accettano questa volontà del proprio consanguineo / del proprio coniuge, ovvero procederanno con l’impugnazione del testamento. Ecco perché una volta per tutte può dirsi che la diseredazione di un legittimario può essere fatta, accettandone però le incerte conseguenze successive alla propria morte.

 


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