In questo numero si cerca di fare luce sul delicato tema dell’amministratore di sostegno. Molti sono gli aspetti che è opportuno conoscere. Affrontiamo il discorso con il dr. Paolo Divizia, Notaio con sede a Bergamo ed ufficio secondario in Val Brembana a San Giovanni Bianco.
Spesso si parla amministratore di sostegno. Ma in termini concreti di che cosa si tratta? «È un istituto giuridico nuovo, introdotto con la legge 9 gennaio 2004 n. 6. In generale, la funzione dell’amministratore di sostegno è quella di affiancare e sostenere nel compimento di svariate operazioni giuridiche un soggetto privo in tutto o in parte di autonomia».
Quale sarebbe il profilo di novità? «Con tale norma il legislatore italiano ha radicalmente rivisto la materia delle limitazioni relative alla capacità di agire delle persone ed ha introdotto una figura giuridica nuova, il cui operato è più snello ed agile rispetto alle figure tradizionali del curatore dell’inabilitato e del tutore dell’interdetto. Lo strumento dell’amministratore di sostegno può essere nominato a beneficio di colui il quale sia colpito, anche solo transitoriamente, da una limitazione totale o parziale della propria autonomia giuridica, a fronte del verificarsi di un’infermità fisica o psichica. L’amministratore di sostegno interviene proprio a fronte di detta limitazione, la quale determina una impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi e darvi esecuzione (si pensi ad esempio alla semplice operazione di ritirare la pensione ovvero di riscuotere una pigione di affitto)».
Notaio, cosa intende? Può fare qualche esempio? «Naturalmente. L’amministratore di sostegno può essere nominato a beneficio di una persona anziana, la quale perda la pienezza della propria capacità di intendere e volere a causa dell’età avanzata. In tal caso, si tratta di un intervento a sosetgno di una limitazione di carattere psichico. Del pari, anche un’infermità fisica che colpisce – per un periodo protratto di tempo – una persona giovane e lucida può rappresentare il presupposto per la richiesta di nomina».
Come avviene la nomina dell’amministratore di sostegno? «Occorre distinguere con attenzione fra la designazione e la nomina. Ogni persona può designare più di un amministratore di sostegno, purché i soggetti indicati siano in subordine. L’indicazione deve quindi procedere in base a un ordine di priorità di intervento. La priorità serve a conferire l’incarico al secondo amministratore designato, nel caso di indisponibilità del primo. La designazione può essere raccolta in un atto pubblico dinanzi al notaio. A beneficio di un terzo soggetto, anche il testatore può indicare la designazione di un soggetto idoneo a ricoprire il ruolo di amministratore di sostegno».
Perché si distingue fra designazione e nomina? «La designazione da sola non basta, dato che la nomina dell’amministratore di sostegno viene fatta formalmente dal Giudice Tutelare territorialmente competente. Diciamo che la designazione può aiutare il Giudice nell’individuazione del soggetto da nominarsi formalmente, ma non è di per sé vincolante. Il ricorso per la nomina viene di regola seguito da un avvocato, con tempi e formalità molto snelli. Il costo dell’operazione di nomina è tendenzialmente contenuto».
Quindi può vendere una casa del proprio assistito beneficiario? «Assolutamente sì. A fronte dell’impossibilità fisica del beneficiario di presentarsi alla stipula dell’atto di vendita, sarà l’amministratore di sostegno a presenziare dinanzi al notaio ed a firmare l’atto di vendita. Gli effetti della vendita si produrranno a carico del soggetto rappresentato».
Mi scusi notaio ma non è un pò rischioso? «Assolutamente no. Tutto avviene sotto il controllo del giudice e del notaio. Quest’ultimo infatti richiederà per la stipula dell’atto di vendita il rilascio di una specifica autorizzazione, la quale sarà allegata all’atto (in questo caso è il notaio direttamente a presnetare ricorso al giudice). Inoltre, l’amministratore di sostegno è obbligato a rendicontare sempre il proprio operato».
C’è qualche limite all’operato? «Tendenzialmente no, ogni atto purché debitamente autorizzato può essere stipulato dall’Amministratore di sostegno. È tuttavia preclusa la donazione, che non potrà mai essere stipulata da chi gode di amministrazione di sostegno. Per donare la legge richiede una capacità di agire piena».