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Soggetto deceduto titolare di una cassetta di sicurezza presso un istituto di credito: cosa prevede la legge?

È relativamente frequente il caso in cui un soggetto deceduto sia titolare di una cassetta di sicurezza presso un istituto di credito. Cosa prevede la legge in questa situazione? Facciamo il punto con un esperto, il dr. Paolo Divizia, Notaio con sede a Bergamo ed ufficio secondario in Valle Brembana a San Giovanni Bianco.

Notaio, possiamo fare il punto sintetico della situazione? «Di frequente all’apertura della successione di un soggetto, emerge che questi fosse titolare di una cassetta di sicurezza in banca. La fattispecie non è semplice da gestire e, in questa situazione, occorre tempestivamente rivolgersi al proprio notaio di fiducia. Preliminarmente, però, vorrei precisare due aspetti. In primo luogo, va rammentato che la problematica accennata sorge solo ove il de cuius fosse intestatario, in senso tecnico, della cassetta (congiuntamente ad altre persone). Qualora egli fosse stato semplicemente persona autorizzata all’apertura, non si pone alcun problema in quanto la cassetta potrà continuare ad esser aperta dagli altri aventi diritto e senza alcun riflesso fiscale per quanto concerne i beni in essa contenuti. Ricordo che le cassette di sicurezza sono sicuramente la fattispecie più frequente, ma ad esse sono equiparate – in termini di obblighi di carattere fiscale – anche armadi, casseforti, borse, valige, plichi e pacchi chiusi depositati presso banche o altri soggetti che esercitano tale servizio».

Quindi dopo il decesso dell’intestatario non si può più accedere alla cassetta di sicurezza? «Il caso della morte dell’intestatario o di uno degli intestatari di una cassetta di sicurezza è preso in considerazione dall’art. 1840 del codice civile. In tale ipotesi, la banca che ne abbia ricevuto comunicazione non può consentire l’apertura della cassetta, se non con l’accordo di tutti gli aventi diritto e nel rispetto delle norme di legge. A tal proposito, l’art. 48 del d.lvo 31 ottobre 1990, n. 346 dispone che le cassette di sicurezza, dopo la morte del concessionario o di uno dei concessionari, possono essere aperte solo alla presenza di un notaio, che redige l’inventario del contenuto, previa comunicazione da parte del concedente all’ufficio del registro, nella cui circoscrizione deve essere redatto l’inventario, del giorno e dell’ora dell’apertura. La presenza del notaio sostituisce quella del funzionario dell’Amministrazione finanziaria, di regola sempre assente».

Chi sceglie il Notaio? E chi assiste all’apertura? «Oggi il notaio incaricato del verbale di apertura di cassetta di sicurezza è designato direttamente dagli eredi. Questi procederà alle operazioni di apertura della cassetta di sicurezza alla presenza degli eredi e del Direttore della Filiale. Osservo ancora due cose. La prima riguarda la qualifica di erede. È possibile assistere al verbale di apertura della cassetta anche prima di assumere la veste di eredi, cioè da semplici chiamati all’eredità. In alcuni casi, il contenuto della cassetta stessa può far propendere, ad esempio, per la rinuncia o per l’accettazione. In secondo luogo, è sufficiente la presenza di un avente diritto e non di tutti gli eredi – aventi diritto. L’impossibilità da parte di uno di questi ad assistere alle operazioni di apertura non è dunque di ostacolo alla procedura».

Si tratta di una operazione complessa? «Dipende dal contenuto della cassetta. Compito del Notaio è quello di aprire la cassetta ed inventariare e descrivere ogni singolo oggetto ivi rinvenuto. La complessità dell’operazione risiede nel fatto che per la stima di determinati beni è necessaria la presenza di un perito. Se vi sono monete estere o di conio antico è necessario un esperto numismatico. Entrambi i soggetti saranno ausiliari del Notaio nell’attività di attribuzione ad ogni singolo bene di un valore preciso».

Esaurita questa attività che cosa succede? «Nella prassi, ultimato l’inventario, i beni vengono nuovamente riposti in cassetta. Successivamente, quando sia stata presentata la relativa dichiarazione di successione, la banca acconsente all’apertura, richiedendosi la presenza diretta o per procura di tutti gli aventi diritto. Per l’identificazione di questi ultimi, viene di regola richiesta la produzione di un atto notorio».

Ma questa operazione è costosa? «Si tratta di un atto economico, veloce e che svolge una duplice funzione essenziale. Da un lato, consente di avere certezza sul corretto importo da inserire nella dichiarazione di successione e dunque essere tranquilli nei rapporti con il Fisco. Dall’altro, nel rapporto fra gli eredi, la presenza del Notaio assicura un’esatta ricognizione di tutti i beni contenuti nella cassetta e previene in radice il rischio di materiali sottrazioni di alcuni beni a danno di qualche erede assente».


 

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