Tra i poteri di cui dispone il datore di lavoro, di particolare interesse e complessità risulta essere quello del controllo sull’attività lavorativa dei propri dipendenti. Analizziamo la disciplina, le forme e le condizioni del controllo datoriale con Marcello Razzino, Consulente del Lavoro, socio dello Studio Associato Lavoro e Previdenza, con uffici a Bergamo e a Casazza.
Quali sono le finalità del potere di controllo del datore di lavoro?
Al datore di lavoro è attribuito il potere di controllo sull’attività lavorativa dei propri dipendenti, quale conseguenza del suo potere direttivo, ossia di dare disposizioni agli stessi, con lo scopo di garantire l’esecuzione e la disciplina del lavoro. Tale potere di controllo ha essenzialmente due finalità: verificare il corretto adempimento della prestazione del lavoratore e tutelare l’integrità del patrimonio aziendale. In ogni caso, la Legge prevede che la salvaguardia degli interessi del datore di lavoro debba avvenire sempre nel rispetto dei diritti dei lavoratori e, in particolare, del diritto alla Privacy.
Con quali modalità il datore di lavoro può controllare l’attività dei propri dipendenti?
La sorveglianza può essere esercitata con varie procedure e con l’utilizzo di diversi strumenti. In generale, l’esercizio di tale controllo può realizzarsi in due modi: servendosi dell’opera di soggetti terzi, quali il personale di vigilanza e le guardie giurate, oppure, ed è questo il caso più delicato, mediante l’installazione e l’utilizzo di impianti audiovisivi ed ulteriori strumenti tecnologici, quali ad esempio il badge e il telepass aziendale, che possono consentire al datore di lavoro anche un controllo “a distanza” del lavoratore.
Può spiegarci qual è la differenza tra guardie giurate e personale di vigilanza?
Il datore di lavoro può ricorrere all’azione di personale appositamente assunto per la vigilanza, al fine di prevenire, ed accertare, eventuali condotte illecite dei propri lavoratori. Tale facoltà è subordinata all’obbligo, in capo al datore di lavoro, di comunicare ai dipendenti interessati dal controllo, i nominativi e le mansioni del personale di vigilanza, pena la non utilizzabilità delle informazioni così raccolte. L’utilizzo delle guardie giurate, invece, è finalizzato esclusivamente alla tutela del patrimonio aziendale: infatti, ad eccezione di tale scopo, ad esse è fatto divieto di vigilare e raccogliere informazioni in merito all’attività lavorativa dei dipendenti. In entrambi i casi, comunque, il controllo deve essere circoscritto a quelle violazioni che possono costituire un rischio, in capo all’Azienda, di dover rispondere penalmente in giudizio.
Cosa prevede la Legge, invece, in merito al controllo mediante impianti audiovisivi?
Il ricorso agli impianti di sorveglianza è sottoposto a particolari limitazioni e condizioni, poiché consente al datore di lavoro di controllare e rilevare l’attività dei propri dipendenti a distanza. L’installazione di questi strumenti, infatti, è consentito esclusivamente per: esigenze organizzative e produttive, sicurezza del lavoro e tutela del patrimonio aziendale. Di conseguenza, la rilevazione a distanza delle prestazioni dei lavoratori può costituire solamente un effetto accessorio rispetto a queste finalità e non può essere lo scopo ultimo dell’utilizzo di tali strumenti.
È prevista una procedura particolare per l’installazione degli impianti audiovisivi?
Sì. Per poter installare impianti di videosorveglianza (sia all’interno che all’esterno dei locali aziendali) è necessario un accordo collettivo stipulato tra il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali aziendali oppure le associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale. In mancanza di tale accordo, il datore di lavoro potrà procedere all’installazione di impianti di videosorveglianza richiedendo preventivamente un’autorizzazione amministrativa all’Ispettorato del Lavoro. L’installazione di videocamere in assenza sia di accordo sindacale che di autorizzazione amministrativa è sempre vietata, e il datore di lavoro può incorrere in sanzioni amministrative, anche nel caso in cui le apparecchiature rimangano spente o inutilizzate.
Che utilizzo può fare il datore di lavoro delle informazioni raccolte attraverso la videosorveglianza?
Le informazioni ottenute possono essere utilizzate dal datore di lavoro per tutti i fini connessi al rapporto di lavoro e, dunque, anche per irrogare provvedimenti disciplinari nei confronti dei propri dipendenti. Tuttavia, tale facoltà è subordinata, oltre che al rispetto della procedura amministrativa per l’installazione dell’impianto, al fatto che egli fornisca ai dipendenti un’adeguata informativa in merito alle modalità di raccolta delle informazioni ed al relativo utilizzo, e che garantisca un corretto trattamento dei dati personali.
Come è disciplinato, invece, il controllo mediante gli altri strumenti tecnologici?
La Legge prevede che gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa (es. telepass aziendale) ed i mezzi finalizzati alla registrazione degli accessi (es. badge aziendale) non richiedano, per il loro utilizzo, alcun accordo sindacale o autorizzazione amministrativa dell’Ispettorato del Lavoro; l’unico obbligo, in capo al datore di lavoro, è quello di fornire ai dipendenti interessati un’adeguata informativa circa le modalità di utilizzo di tali strumenti.
Il datore di lavoro può controllare la posta elettronica e la navigazione su Internet?
Il datore di lavoro può controllare l’utilizzo che i dipendenti fanno di internet e dei servizi di posta elettronica durante l’orario di lavoro, a condizione che gli stessi siano informati delle specifiche modalità attuative. Inoltre, secondo il Garante della Privacy, il controllo è legittimo solo nei casi in cui vengano rispettati i principi di gradualità e di non eccedenza. Pertanto, è senza ombra di dubbio inammissibile, e viola il diritto alla Privacy, un controllo prolungato, costante e indiscriminato sulla posta elettronica e sulla navigazione in Internet dei dipendenti durante l’orario di lavoro.
a cura di Marcello Razzino – Consulente del lavoro