Con la Circolare n. 45 del 22 marzo 2019, l’INPS ha illustrato la nuova modalità di presentazione della domanda di Assegno per il Nucleo Familiare per i dipendenti di aziende del settore privato non agricolo. Analizziamo le principali novità con Marcello Razzino, Consulente del Lavoro, socio dello Studio Associato Lavoro e Previdenza, con uffici a Bergamo e a Casazza.
Quali sono le novità, previste da quest’anno, in materia di Assegno al Nucleo Familiare?
Dal 1° aprile 2019, le domande di Assegno al Nucleo Familiare (ANF), finora presentate dal lavoratore interessato al proprio datore di lavoro mediante modello cartaceo “ANF/DIP”, dovranno essere inoltrate, a cura del dipendente, direttamente all’INPS ed esclusivamente in modalità telematica. Tale novità è prevista per tutti i lavoratori di aziende del settore privato non agricolo, mentre i lavoratori agricoli assunti con contratto a tempo indeterminato potranno continuare a presentare la domanda di ANF con le consuete modalità cartacee.
Quali sono le ragioni di questa scelta da parte del Legislatore?
La presentazione delle domande di ANF per via telematica è sostanzialmente finalizzata a garantire ai lavoratori e ai datori di lavoro il corretto calcolo dell’importo spettante, e ad assicurare ai dipendenti una maggiore tutela in materia di protezione dei propri dati personali, evitando che debbano essere fornite al datore di lavoro informazioni, a lui non necessarie, sulla propria situazione reddituale.
Le domande già presentate in modalità cartacea entro il 31 marzo 2019 devono essere nuovamente inoltrate?
No, le domande di ANF presentate fino al 31 marzo 2019, relative esclusivamente al periodo 1° luglio 2018 – 30 giugno 2019, non dovranno essere ripresentate. Le domande presentate dal 1° aprile, invece, relativamente a periodi pregressi, al periodo 1° luglio 2018 – 30 giugno 2019 e a periodi successivi, dovranno essere presentate esclusivamente con modalità telematiche all’INPS. Inoltre, la nuova procedura telematica dovrà essere utilizzata dai lavoratori anche per comunicare all’Istituto eventuali variazioni relative alla composizione del nucleo familiare o alle condizioni reddituali, verificatesi nel corso del periodo di riferimento.
Ci può spiegare come funziona la domanda telematica?
Il dipendente ha a disposizione due modalità di presentazione della domanda telematica all’INPS: la prima prevede il caricamento diretto della domanda, da parte del lavoratore, sul sito internet dell’Istituto, in questo caso è necessario essere in possesso di PIN dispositivo oppure identità SPID o Carta Nazionale dei Servizi; la seconda, riservata ai lavoratori che non possiedono tali strumenti, prevede che la domanda di ANF possa essere presentata rivolgendosi ai Patronati, o ad altri intermediari abilitati, usufruendo dei servizi telematici messi a disposizione dagli stessi. Il cittadino richiedente sarà informato direttamente dall’INPS solo in caso di rigetto della domanda; pertanto, al fine di verificare l’esito positivo della domanda, egli dovrà tenere monitorata la stessa.
Cosa fa l’INPS quando riceve una domanda di ANF?
Una volta che viene presentata la domanda telematica, l’Istituto provvede ad analizzarla verificando il diritto del lavoratore a beneficiare dell’assegno e, in caso affermativo, procedere a determinare la misura della prestazione, individuando gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti con riferimento alla composizione del nucleo familiare e al reddito conseguito nell’anno di riferimento. Successivamente, l’INPS metterà a disposizione del datore di lavoro tali importi in una specifica sezione del Cassetto Previdenziale aziendale.
Quali sono, invece, gli adempimenti previsti per il datore di lavoro?
Dopo che l’INPS ha messo a disposizione del datore di lavoro gli importi teorici spettanti ai singoli lavoratori, lo stesso provvederà a calcolare l’importo giornaliero e mensile dell’assegno effettivamente spettante al richiedente, in funzione della tipologia di contratto sottoscritto (part-time o full-time) e delle presenze del lavoratore nel periodo di riferimento. In ogni caso, la somma corrisposta mensilmente al lavoratore non può eccedere l’importo teorico calcolato dall’Istituto.
L’erogazione dell’assegno, quindi, rimane in capo al datore di lavoro?
Esatto. Nulla è variato in merito alla modalità di erogazione degli assegni che, nella generalità dei casi, resta in capo al datore di lavoro, il quale provvederà successivamente a recuperare dall’INPS, mediante conguaglio mensile, gli importi erogati ai propri dipendenti a titolo di ANF nelle buste paga. Nel caso in cui, invece, la domanda di ANF sia presentata da lavoratori dipendenti di aziende cessate o fallite, l’importo dell’assegno sarà erogato ad essi direttamente dall’INPS.
In alcuni casi, per ottenere gli ANF occorre presentare una preventiva domanda di autorizzazione. Potrebbe chiarirci di cosa si tratta?
La Legge prevede che, in presenza di determinate situazioni, il dipendente, oltre a presentare la consueta domanda di pagamento dell’assegno, debba procedere preventivamente a richiedere all’INPS l’autorizzazione alla prestazione. Si tratta, ad esempio, dei casi in cui all’interno del nucleo familiare vi siano figli di coniugi legalmente separati o divorziati, oppure figli di genitori conviventi non coniugati. Anche la domanda di autorizzazione per gli ANF deve essere presentata, mediante modalità telematica, direttamente all’INPS, proprio come la successiva domanda di pagamento.
L’INPS ha già reso disponibile il servizio telematico?
Sì, ad oggi è possibile presentare le domande telematiche per le prestazioni di ANF relative al periodo 1° luglio 2018 – 30 giugno 2019 ed ai periodi pregressi. Diversamente, per inoltrare le domande di ANF relative al periodo 1° luglio 2019 – 30 giugno 2020, il lavoratore dovrà avere a disposizione il reddito relativo all’anno 2018, dato che sarà rilevabile dalla CU (Certificazione Unica) o dalla dichiarazione dei redditi (MOD.730 o MOD. UNICO, eventualmente presentate in base alla natura dei propri redditi).
a cura di Marcello Razzino – Consulente del lavoro