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Testamento olografo: cosa dispone la legge?

Qualora il defunto lasci un testamento olografo, la legge dispone l’obbligo di procedere alla pubblicazione dello stesso. Facciamo il punto con un esperto, il dr. Paolo Divizia, notaio con sede a Bergamo ed ufficio secondario in Valle Brembana a San Giovanni Bianco.

Notaio, possiamo fare il punto sintetico della situazione?
«Il testamento olografo è un tipo di testamento definito dall’art. 602 del codice civile: è il testamento scritto per intero, datato e sottoscritto di mano dal testatore. Chiunque si trovi in possesso di un testamento olografo, appena abbia avuto notizia della morte del testatore, deve, ai sensi dell’art. 620 cod. civ. , presentarlo a un notaio per la pubblicazione.La pubblicazione è obbligatoria per legge».

Cosa si intende per chiunque si trovi in possesso?
«La legge è chiara. Il termine “chiunque” non circoscrive l’obbligo a parenti e/o amici del defunto. L’obbligo di pubblicazione grava su chiunque, anche accidentalmente, sia venuto in possesso di un testamento (ad esempio, un estraneo alla famiglia, un domestico o un inserviente).
Tenere nascosta la scheda testamentaria o, peggio ancora, distruggerla espone al rischio di un pesante risarcimento del danno, oltre ad integrare una causa di indegnità ex art. 463 del codice civile».

Di regola i familiari sanno se vi è un testamento olografo?
«Di regola è così. Il testatore normalmente informa i propri cari di aver scritto un testamento “di proprio pugno”, senza però rivelarne il contenuto. E’ buona regola che il testamento non sia mai conservato nell’abitazione del defunto. E’ invece consigliabile farlo conservare da persona di fiducia. Il notaio, ad esempio, su incarico fiduciario conserva la scheda olografa nel rispetto dei requisiti di legge».

Quale è il ruolo del notaio nella pubblicazione?
«Su incarico del soggetto sopra indicato, il notaio procede alla pubblicazione mediante un verbale nella forma dell’atto pubblico, alla presenza di due testimoni. Nel verbale si descrive lo stato del testamento (le condizioni di conservazione del foglio, la presenza di cancellature e/o abrasioni, il colore ed il tipo di inchiostro usato) e ne viene riprodotto fedelmente il contenuto, facendosi menzione della apertura se è stato presentato chiuso. Il verbale (con il testamento in originale ad esso allegato) è sottoscritto dalla persona che presenta il testamento, dai testimoni e dal notaio».

Notaio, ma non c’è il rischio che il testamento sia aperto prima della morte dell’interessato?
«Corretta osservazione. Prima di procedere con la pubblicazione della scheda testamentaria, il Notaio chiede e controlla l’estratto dell’atto di morte del testatore (al quale viene equiparata copia del provvedimento del Tribunale che ordina l’apertura degli atti di ultima volontà dell’assente o della sentenza che dichiara la morte presunta). Solo in questo modo si raggiunge la certezza legale della possibilità di pubblicare la scheda e dare effetto al testamento.
Al contrario, quando il testamento si trova già presso il notaio (in quanto vi fosse stato depositato in precedenza dal testatore), la pubblicazione è eseguita dal pubblico ufficiale depositario presso lo studio notarile».

Ma a cosa serve concretamente la pubblicazione?
«Una volta avvenuta la pubblicazione, il testamento olografo ha esecuzione. Solo dopo la pubblicazione si conoscono infatti i soggetti designati eredi e/o legatari. E solo dopo la pubblicazione (e l’adempimento di una serie di formalità, di cui si occupa il notaio medesimo) questi ultimi potranno accettare o rifiutare quanto lasciato loro dal defunto».

Un’ultima curiosità. Ma è vero che spesso nei testamenti olografi si rinvengono frasi colorite?
«Assolutamente sì. In alcuni casi si utilizza il testamento per dileggiare, per l’ultima volta, un avversario politico o un proprio nemico. In altri casi, vi sono generiche frasi ingiuriose. Va osservato, però, inoltre, che per giustificati motivi (si pensi alla presenza di frasi poco riguardose, quando non addirittura calunnie) su istanza di chiunque vi ha interesse, il Tribunale può disporre che periodi o intere frasi di carattere non patrimoniale siano cancellati dal testamento e omessi nelle copie che fossero richieste, salvo che l’autorità giudiziaria ordini il rilascio di copia integrale».

 


 

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