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Problemi per i clienti FWU Life: Società commissariata, sospesi i pagamenti

Una nuova tegola “assicurativa” rischia di abbattersi sui risparmiatori. Il caso, questa volta, riguarda la compagnia assicurativa FWU Life Insurance Lux s.a. e la collegata FWU Life Insurance Austria AG, che operano anche in Italia nel ramo vita. A luglio l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) ha comunicato il deterioramento delle loro condizioni finanziarie. Il 2 agosto il Tribunale lussemburghese ha accettato la richiesta di sospensione dei pagamenti presentata dalla compagnia assicurativa FWU Life Insurance Lux S.A. e ha nominato un commissario per monitorare la gestione delle attività e passività della compagnia.
ADICONSUM stima che nella provincia di Bergamo potrebbero essere diverse migliaia le famiglie coinvolte.
Tutte e due le compagnie al momento non possono sottoscrivere nuovi contratti. Si stima che in Italia i sottoscrittori delle polizze col Gruppo FWU siano circa 100 mila. Le filiali FWU Life Insurance hanno venduto polizze vita attraverso una vasta rete di distributori. Per sei mesi l’Autority ha bloccato il riscatto delle polizze per FWU Life Insurance Lux S.A., in attesa di verificare ulteriori sviluppi della situazione ed ha istituito un contact center dedicato alle richieste di informazioni.
ADICONSUM, per voce di Carlo Piarulli,  Capo Dipartimento dell’associazione consumatori della CISL a livello nazionale, consiglia, “nel caso in cui gli interessati venissero contattati da sedicenti mediatori assicurativi che prospettano una “possibile soluzione”, di rifiutare; al momento non pare infatti esistere alcuna soluzione possibile. L’unica è attendere e seguire gli sviluppi del caso. Come per EUROVITA – continua Piarulli – occorre evitare il panico e tenere presente che la disciplina europea prevede comunque forme di tutela e prelazione per i clienti rispetto alle riserve tecniche e ai sottostanti delle polizze nelle quali il cliente ha investito. I tempi purtroppo per ottenere il risarcimento saranno di certo lunghi e incerti nel quantum.
Sarà importante verificare se, come è già positivamente accaduto sempre con Eurovita, si concretizzerà l’intervento di un “cavaliere bianco”, ossia di un’altra compagnia assicurativa o di un consorzio interessati ad acquisire il portafoglio clienti di Fwu e potrebbero quindi acquistare il ramo di aziendale, riattivando tutti i contratti assicurativi oggi sospesi”.
“Quindi – dice Mina Busi, presidente di ADICONSUM Bergamo -, la sospensione dei pagamenti si traduce nell’impossibilità di riscattare le polizze stipulate con la compagnia, almeno per ora.
L’Ivass nel frattempo ha spiegato che sta seguendo la situazione in stretto contatto con EIOPA, l’Autorità europea delle assicurazioni e pensioni, e con le Autorità competenti di Lussemburgo e Austria e fornirà gli aggiornamenti sul proprio sito. Invitiamo a seguire gli aggiornamenti sul sito dell’Ivass. Adiconsum fornirà assistenza in merito”.

I CONSIGLI DI ADICONSUM

1) Il cliente ha diritto di ricevere tutela dal soggetto che ha distribuito, venduto, la sua polizza. Infatti, il cliente ha diritto di agire nei confronti del venditore intermediario della polizza, laddove quest’ultimo non abbia rispettato uno dei requisiti di forma e di sostanza previsti dalla Direttiva IDD. A titolo di mero esempio, ricordiamo che, quando un intermediario (banca, broker, società di intermediazione…) opera come distributore di una polizza con sottostante finanziario deve attenersi alle consuete regole di protezione della clientela, inerenti sia gli obblighi informativi che la valutazione sull’adeguatezza del prodotto rispetto agli obiettivi del cliente e alla sua esperienza e conoscenza finanziaria;
2) Verificare se l’intermediario/venditore:
a. non ha consegnato il Kid (documento di sintesi informativa);
b. non ha adeguatamente esplicitato che l’operazione prospettata comportava il passaggio da un prodotto a capitale garantito a un prodotto che investiva, invece, parte del premio in fondi a contenuto azionario;
c. il prodotto assicurativo non è adeguato al cliente, magari sotto il profilo dell’orizzonte temporale dell’investimento;
d. le caratteristiche della polizza non sono coerenti con le risposte fornite in sede di redazione del questionario Mifid;
e. ha venduto un prodotto di investimento assicurativo multi-opzione, ossia un prodotto che offre all’investitore al dettaglio diverse opzioni di investimento, senza però consegnare al cliente tanti Kid quante sono le opzioni di investimento sottostanti.
In tali ipotesi, il cliente avrà diritto alla risoluzione del contratto di acquisto della polizza e a ottenere quindi la restituzione degli importi investiti.

fonte articolo CISL Bergamo

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