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Legge di Bilancio 2019: principali novità in materia di lavoro

Il 1° gennaio 2019 è entrata in vigore la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (“Legge di Bilancio 2019”), relativa al “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”. Analizziamo le principali novità in materia di lavoro con Marcello Razzino, Consulente del Lavoro, socio dello Studio Associato Lavoro e Previdenza, con uffici a Bergamo e Casazza.

Tra le disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2019, quali sono quelle più rilevanti in tema di lavoro?

Le principali novità riguardano: la riduzione delle tariffe INAIL e la variazione dei termini per l’autoliquidazione del premio; la maggiore tutela per l’evento della maternità e i relativi congedi; il contrasto al lavoro sommerso e la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro; la modifica del limite di reddito per i figli a carico di età inferiore a 25 anni; le agevolazioni per l’assunzione di determinate categorie di soggetti.

Con riferimento all’INAIL, quali sono le novità per l’anno 2019?

In primo luogo il Legislatore ha disposto, per il triennio 2019-2021, una riduzione delle tariffe dei premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. A copertura di tali minori entrate, è prevista la riduzione delle risorse destinate dall’INAIL al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
In secondo luogo, e solo per l’anno 2019, sono stati modificati i termini della presentazione dell’autoliquidazione e del pagamento del premio. Infatti, il termine del 31 dicembre 2018 per l’invio, da parte dell’Istituto alle Aziende, delle basi di calcolo dei premi è stato differito al 31 marzo 2019, mentre sono stati differiti al 16 maggio 2019 i termini per la domanda di riduzione delle retribuzioni presunte, per il calcolo e il versamento del premio e per la denuncia delle retribuzioni. In caso di versamento del premio in forma rateale, le scadenze per il pagamento della prima e della seconda rata vengono unificate al 16 maggio 2019, mentre rimangono invariate le scadenze della terza e quarta rata, che rimangono rispettivamente al 16 agosto 2019 e 16 novembre 2019.

Quali novità sono previste, invece, in materia di tutela della maternità e della paternità?

La Legge di Bilancio ha previsto, per il 2019, l’aumento del numero di giorni (da 4 a 5) di congedo obbligatorio retribuito a favore del padre lavoratore dipendente, in relazione ai figli nati (o adottati) dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019.
Inoltre, è riconosciuta alle lavoratrici la possibilità di fruire del periodo di astensione obbligatoria, dopo il parto e fino al quinto mese successivo allo stesso, in alternativa alla normale modalità di fruizione del congedo di maternità (ovvero due mesi prima della data del parto e tre mesi dopo). Per usufruire di tale possibilità, occorre il parere favorevole del medico, il quale dovrà attestare che la scelta della lavoratrice non arrechi pregiudizio alla sua salute e a quella del nascituro.
Infine, qualora il datore di lavoro decida di adottare quale modalità di svolgimento della prestazione da parte dei dipendenti lo Smart Working, è previsto l’obbligo di riconoscere priorità alle richieste presentate dalle lavoratrici madri nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di maternità obbligatoria, e dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità.

Per quanto riguarda il contrasto al lavoro sommerso, come viene attuato concretamente?

Il tentativo di contrastare il lavoro irregolare e di tutelare in modo più efficace la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro è attuato, principalmente, mediante l’aumento delle sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale. Infatti, la Legge di Bilancio prevede che siano aumentate del 10% le sanzioni, previste dal D.Lgs. n. 81/2008, in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e del 20% quelle connesse a: impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro; esercizio non autorizzato delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale; ricorso, da parte dell’utilizzatore, alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli autorizzati; appalti e distacchi non genuini; mancato rispetto delle disposizioni relative al limite massimo dell’orario settimanale medio, al riposo giornaliero e settimanale ed alle ferie annuali.

E’ variato invece il limite di reddito per considerare a carico alcuni figli. Quali sono le novità?

Tale disposizione era contenuta nella precedente Legge di Bilancio, ma l’entrata in vigore è stata differita al 1° gennaio 2019. Il limite di reddito per essere considerati fiscalmente a carico, ai fini delle detrazioni per carichi di famiglia, esclusivamente con riferimento ai figli di età non superiore a 24 anni, è stato aumentato a 4.000 Euro. Per i figli di età superiore a 24 anni, invece, è rimasta in vigore la precedente disposizione, che fissa il limite di reddito a 2.840,51 Euro.

Cosa è previsto, infine, in materia di assunzioni agevolate?

La Legge di Bilancio ha prorogato, anche per il 2019, sia l’incentivo per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani disoccupati di età inferiore ai 30 anni, sia l’agevolazione per l’instaurazione di rapporti a tempo indeterminato nelle Regioni meno sviluppate del Mezzogiorno.
E’ un’assoluta novità, invece, il cosiddetto “bonus giovani eccellenze”, rivolto ai datori di lavoro che assumono, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, con contratto a tempo indeterminato (anche part-time), soggetti che hanno conseguito, nel periodo compreso tra il 2018 e il 30 giugno 2019, una laurea magistrale, con votazione di 110 e lode e prima di aver compiuto 30 anni, oppure un dottorato di ricerca, prima dei 34 anni, entrambi conseguiti entro la rispettiva durata legale. L’incentivo per il datore di lavoro consiste in un esonero contributivo, nel limite di importo di 8.000 Euro per ogni assunzione, per un periodo massimo di 12 mesi.

a cura di Marcello Razzino – Consulente del lavoro

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