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Il diritto di palco: cosa prevede la legge?

In questo ultimo numero “estivo” andremo ad analizzare un tema molto particolare, lontano dalla quotidianità della professione e degli affari. Il diritto di palco. Ne parliamo con un esperto, il dr. Paolo Divizia, Notaio con sede a Bergamo ed ufficio secondario a San Giovanni Bianco.

Notaio, ma in che cosa consiste il diritto di palco? «Il diritto di palco può essere descritto come un diritto reale consistente nella facoltà di godere, utilizzare e disporre di un palco a teatro in modo esclusivo. Si tratta di un istituto giuridico disciplinato dalla risalente legge 26 luglio 1939, n. 1336 ed è una figura molto conosciuta nel ceto borghese, che tradizionalmente frequenta con una certa assiduità la stagione teatrale. Anche il famoso teatro Donizetti di Bergamo conosce il diritto di palco, al pari di teatri quali La Scala di Milano e il San Carlo di Napoli».

Ma quindi esiste un vero titolare del palco? «Esattamente, questi è il palchista. Il palchista ha tecnicamente la proprietà superficiaria del palco ed è tenuto ad esercitare il proprio diritto in modo conforme alla destinazione, ossia assistere allo spettacolo teatrale nel rispetto della cadenza temporale dettata dal programma operistico annuale».

Quindi il diritto al palco coincide con la stagione operistica? «Il diritto al palco non è suscettibile di estinzione per non uso. Esso si può trasferire di generazione ingenerazione. Solo la reale fruizione del diritto coincide con l’apertura del teatro nel rispetto del calendario operistico; in ogni caso, esemplificando, se il palchista “salta” l’intera stagione 2016/2017 pur sempre conserva il diritto per la stagione successiva».

È oneroso essere il palchista? «La cessione a titolo oneroso del diritto di palco è possibile e le cifre variano, ovviamente, in funzione del concreto posizionamento del palco e del teatro in cui esso è posizionato. In ogni caso, non va sottaciuto come vi siano spese specifiche a carico del palchista. Questi è tenuto ex lege a concorrere alle spese per eseguire innovazioni destinate a rendere più comodo e moderno il teatro.
Ogni palco concorre alla spesa deliberata dall’Amministrazione del teatro in proporzione. In caso di disaccordo sull’ammontare delle spese o sulla tipologia di innovazione può essere contestata dal singolo o da più palchisti, i quali – nelle ipotesi più gravi – possono anche adire le vie legali».

Notaio, allora come bisogna fare se le spese fossero troppo elevate? «Il diritto di palco, al pari di ogni diritto reale, genera delle spese. In particolare il diritto di palco può essere considerato un piccolo lusso, proprio in ragione dei consti manutentivi».


Come accennato, il diritto di palco può essere ceduto con un semplice atto notarile e nell’atto il notaio avrà cura di disciplinare le spese pregresse e quelle future.
In alcune ipotesi particolari però il palco può essere oggetto di abbandono».

In che senso abbandono?
«Il titolare esercita il proprio ius derelinquendi, ossia il diritto di abbandono di questo diritto reale minore.
In tal caso, il teatro acquisisce gratuitamente il diritto di palco, accollandosi però le relative spese; a questo punto, il medesimo diritto di palco potrà essere rimesso in vendita a beneficio di un nuovo titolare».

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