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DISCIPLINA DELLA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

La somministrazione di lavoro rappresenta una delle tipologie contrattuali più articolate all’interno dell’attuale mondo del lavoro. Analizziamo le principali caratteristiche di tale rapporto di lavoro con Marcello Razzino, Consulente del Lavoro, socio dello Studio Associato Lavoro e Previdenza, con uffici a Bergamo e a Casazza.

Cosa si intende per somministrazione di lavoro?

Si tratta di una fattispecie contrattuale che, diversamente dall’ordinario rapporto di lavoro, coinvolge tre soggetti: l’Agenzia di somministrazione, l’Impresa utilizzatrice e il lavoratore. I primi due soggetti stipulano un contratto commerciale, a seguito del quale l’Agenzia si impegna a fornire personale dipendente all’Impresa, mentre tra l’Agenzia e il lavoratore viene concluso un contratto di lavoro subordinato, in forza del quale il dipendente esercita la propria attività lavorativa non in favore del datore di lavoro (Agenzia di somministrazione), ma di un terzo soggetto (Impresa utilizzatrice). Particolarità di questo rapporto trilaterale è la ripartizione dei poteri tra somministratore e utilizzatore.

Quale è la norma che disciplina tale materia?

La norma di riferimento è il Decreto Legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, norma relativamente recente. Infatti, in una prima fase storica il Legislatore, non vedendo di buon occhio la fattispecie della somministrazione, vietava che tra lavoratore e impresa utilizzatrice potesse inserirsi un soggetto terzo. Per questa ragione, la Legge n. 1369 del 1960 sanciva espressamente il divieto di interposizione di manodopera. La prima normativa di favore, relativamente alla somministrazione, risale al 1997 con l’introduzione del lavoro interinale e, successivamente, si affermò in modo definitivo con il suddetto Decreto Legislativo n. 276/2003, che ha stabilito la possibilità per le Aziende di cercare manodopera attraverso l’ausilio di Agenzie specializzate.

Quali soggetti possono svolgere attività di somministrazione?

L’attività può essere svolta esclusivamente dalle Agenzie di somministrazione, ovvero Imprese che svolgono professionalmente attività di fornitura di manodopera; esse devono essere dotate di determinati requisiti giuridici e finanziari, autorizzate allo svolgimento di tale attività dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed iscritte in un’apposita sezione dell’Albo delle Agenzie per il Lavoro, istituito presso il Ministero stesso.

Possiamo approfondire quale contratto può essere stipulati tra le parti?

Tra Agenzia e Impresa utilizzatrice viene stipulato un contratto di tipo commerciale, che regolamenta le modalità di fornitura della manodopera e la ripartizione dei costi tra i soggetti coinvolti, mentre invece tra lavoratore e Agenzia si stipula un contratto di lavoro subordinato, che può essere a tempo determinato o indeterminato. L’Agenzia di somministrazione è tenuta a comunicare al lavoratore, in forma scritta, le caratteristiche, la data di inizio e la durata della “missione” che sarà svolta presso l’utilizzatore, in mancanza della quale il lavoratore verrà considerato alle dirette dipendenze dell’Impresa utilizzatrice.

Chi esercita il potere direttivo e il potere disciplinare?

Partendo dal presupposto che il datore di lavoro formale è l’Agenzia di somministrazione, ma la prestazione viene eseguita a favore dell’utilizzatore, durante lo svolgimento della missione il potere direttivo e di controllo vengono esercitati entrambi dall’Impresa utilizzatrice, mentre il potere disciplinare spetta al somministratore, che lo esercita in base agli elementi oggetto di contestazione che sono comunicati dall’utilizzatore.

Quale soggetto è invece tenuto al pagamento della retribuzione?

L’obbligo retributivo grava sull’Agenzia di somministrazione, in quanto datore di lavoro formale, così come il versamento dei contributi previdenziali e degli oneri assicurativi. A maggior garanzia del lavoratore, vige comunque una responsabilità solidale dell’Impresa utilizzatrice relativamente agli obblighi retributivi e contributivi. In base a quanto stabilito dal contratto commerciale, l’Impresa utilizzatrice sarà tenuta al pagamento di un importo concordato con l’Agenzia di somministrazione, comprendente i costi sostenuti per il personale inviato in missione presso quest’ultima e i relativi oneri di intermediazione.

Quali sono le condizioni retributive dei lavoratori somministrati?

Per tutta la durata della missione, ai lavoratori somministrati devono essere garantite, a parità di mansioni svolte, condizioni retributive complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello assunti direttamente dall’impresa utilizzatrice. Inoltre, nel caso in cui il contratto di lavoro tra lavoratore e Agenzia sia a tempo indeterminato, al dipendente spetta un’indennità di disponibilità per i periodi intercorrenti tra una missione e l’altra.

Quali sono gli oneri in materia di formazione e sicurezza sui luoghi di lavoro?

L’Agenzia è tenuta ad informare il lavoratore circa i rischi per la propria salute e sicurezza derivanti dall’attività esercitata e ha l’obbligo di formare ed addestrare il dipendente all’uso delle attrezzature utili alla prestazione lavorativa. L’Impresa utilizzatrice è tenuta, invece, ad adottare tutte le misure di prevenzione dei rischi previste dalla normativa ed a fornire i dispositivi di protezione individuale al lavoratore.

Quando, invece, le Imprese non possono ricorrere alla somministrazione?

Sono previste quattro ipotesi di divieto di utilizzo della somministrazione: per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; nel caso in cui l’impresa utilizzatrice non abbia effettuato la valutazione dei rischi e dunque non sia regolare rispetto agli obblighi di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; in caso di unità produttive nelle quali siano stati effettuati, nei sei mesi precedenti, licenziamenti collettivi relativamente a lavoratori adibiti alle medesime mansioni oggetto di somministrazione; nelle unità produttive ove sia in atto una riduzione o sospensione dell’attività con ricorso alla cassa integrazione guadagni, sempre con riferimento alle medesime mansioni.

MARCELLO RAZZINO – Consulente del Lavoro

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