Le imprese che delocalizzeranno dovranno restituire i contributi regionali erogati. Il via libera al Regolamento, in ottemperanza a una specifica alla legge regionale approvata nel gennaio del 2018 “Misure per la tutela degli investimenti pubblici regionali e per il sostegno dell’occupazione” , è arrivato a larga maggioranza dalla Commissione Attività Produttive presieduta da Gianmarco Senna.
Il provvedimento, relatrice Silvia Scurati, regola l’erogazione di contributi in conto capitale che costituiscono aiuti di Stato per investimenti produttivi e stabilisce tra le cause di decadenza, con conseguente restituzione del contributo erogato, la delocalizzazione fuori dal territorio regionale, in Stati appartenenti all’Unione Europea o aderenti allo Spazio Economico Europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell’iniziativa o del completamento dell’investimento agevolato. Il provvedimento prevede che, a garanzia del puntuale adempimento degli obblighi inerenti sia il divieto di delocalizzazione che il mantenimento dei livelli occupazionali, il soggetto beneficiario di contributi in conto capitale che costituiscono aiuti di Stato per investimenti produttivi ovvero aiuti di Stato che prevedono la valutazione dell’impatto occupazionale, è tenuto alla presentazione di una garanzia fideiussoria pari al valore complessivo dell’aiuto di Stato concesso. Su osservazione del Movimento 5 Stelle (Monica Forte), emendata dalla relatrice Silvia Scurati, sono stati inseriti a questo proposito misure di controllo relative ai requisiti di affidabilità, solvibilità e solidità finanziaria delle imprese che rilasciano la garanzia fideiussoria per conto del soggetto beneficiario del contributo. Per gli aiuti di Stato si prevede inoltre, in fase di erogazione del contributo, di acquisire dai soggetti beneficiari anche una manifestazione di volontà ai sensi dell’art. 1381 c.c. in cui si assume l’impegno a mantenere i livelli occupazionali, ed eventualmente a comunicare tempestivamente al responsabile del procedimento di erogazione del contributo la riduzione superiore al 10 per cento dei livelli occupazionali degli addetti all’unità produttiva o all’attività interessata dal beneficio nei cinque anni successivi alla data di conclusione dell’investimento agevolato, oppure la riduzione superiore al 50 per cento dei livelli occupazionali sempre nei cinque anni successivi alla data di conclusione dell’investimento agevolato.