Art. 1 (Misure correlate all’adozione dell’Ordinanza del Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione del 21 ottobre 2020, riconfermata dall’Ordinanza del Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione del 26 ottobre 2020).
I gestori ed organizzatori delle attività economiche e sociali programmano le medesime al fine di garantire il rispetto da parte del pubblico, dei clienti ed utenti di quanto stabilito dall’Ordinanza del Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione del 21 ottobre 2020, riconfermata fino al 13 novembre 2020 dall’Ordinanza del Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione del 26 ottobre 2020.
Art. 2 (Limitazioni alle aperture delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali nei fine settimana) 1. Nelle giornate di sabato e domenica è disposta la chiusura delle grandi strutture di vendita nonché degli esercizi commerciali al dettaglio presenti all’interno dei centri commerciali. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alla vendita di generi alimentari, alimenti e prodotti per animali domestici, prodotti cosmetici e per l’igiene personale, per l’igiene della casa, piante e fiori e relativi prodotti accessori, giornali, riviste e periodici, nonché alle farmacie, alle parafarmacie, alle tabaccherie e rivendite di monopoli. Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali, si applicano le misure limitative e le Linee guida per esse previste dal DPCM 24 ottobre 2020 e dalla presente Ordinanza; le restanti attività ivi presenti (a titolo esemplificativo, parrucchieri, estetisti, altre attività artigianali, studi dentistici) possono restare aperte nel rispetto delle Linee 6 guida per esse previste.
Art. 3 (Misure per prevenire l’affollamento all’interno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi commerciali al dettaglio) 1. È fatto obbligo sia per gli esercizi commerciali al dettaglio che per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti. 2. Tali esercizi devono adottare regole di accesso, in base alle caratteristiche dei locali, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti. In particolare, le medie e grandi strutture di vendita devono garantire quanto previsto al periodo precedente, dando priorità, ove possibile, a modalità (app, internet etc.) di prenotazione dell’accesso all’esercizio.
Art. 4 (Misure anti-assembramento) 1. Le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sia su area pubblica che su area privata (fra cui, a titolo esemplificativo, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi, bar mobili) si attengono alle disposizioni di cui al D.P.C.M. del 24 ottobre 2020. Con la chiusura dei pubblici esercizi all’ora stabilita deve cessare ogni somministrazione agli avventori presenti ed effettuarsi lo sgombero del locale. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 23.00, la ristorazione con asporto o con modalità drive-through, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. 2. Sono chiusi dalle 18.00 alle 5.00 i distributori automatici cosiddetti “h24” che 7 distribuiscono bevande e alimenti confezionati, con affaccio sulla pubblica via; tale misura non si applica ai distributori automatici di acqua e di latte e tutti i suoi derivati. 3. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate negli ospedali, lungo le autostrade e le tangenziali, negli aeroporti ed all’interno dei mercati agroalimentari all’ingrosso, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. 4. I sindaci possono adottare ulteriori misure restrittive, anche in relazione al divieto assoluto di assembramento, e devono assicurare massima collaborazione ai fini del controllo sul rispetto delle presenti misure.
Art. 5 (Limitazioni all’accesso di visitatori a utenti presenti all’interno di unità di offerta residenziali) 1. L’accesso alle strutture delle unità di offerta residenziali della Rete territoriale da parte di familiari/caregiver e conoscenti degli utenti ivi presenti è vietata, salvo autorizzazione del responsabile medico ovvero del Referente COVID-19 della struttura stessa (esempio: situazioni di fine vita) e, comunque, previa rilevazione della temperatura corporea all’entrata e l’adozione di tutte le misure necessarie ad impedire il contagio. Art. 6 (Misure di prevenzione in ordine alle attività scolastiche e formative) 1. Le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative che erogano percorsi di Istruzione e formazione professionale devono realizzare le proprie attività in modo da assicurare lo svolgimento delle lezioni mediante il ricorso alla didattica a distanza, con quote di attività laboratoriale in presenza, per l’intero gruppo classe, qualora siano già nelle condizioni di effettuarla. Possono 8 continuare ad essere svolte in presenza le sole attività laboratoriali, come individuate dai collegi dei docenti, e le attività didattiche individualizzate e personalizzate per gli studenti con bisogni educativi speciali, individuate in stretta collaborazione con le famiglie. 2. Agli altri istituti secondari di secondo grado è raccomandato di realizzare le condizioni tecnico-organizzative nel più breve tempo possibile, per lo svolgimento della didattica a distanza. 3. Per lo svolgimento di tutte le attività in presenza, si raccomanda di organizzare e differenziare gli ingressi a scuola; a tal fine gli Uffici di Ambito Territoriale (UAT), in raccordo con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (USR), assicurano lo stretto coordinamento con le Agenzie del TPL ed i sindaci degli ambiti di riferimento. 4. I soggetti che erogano percorsi di formazione professionale non in diritto dovere (ad es. IFTS, ITS, formazione permanente e continua) adeguano la propria didattica a quanto previsto dal presente articolo. Sono pertanto consentite in presenza le sole attività pratiche e di laboratorio, oltre allo svolgimento degli esami.
Art. 7 (Raccomandazioni in ordine alle attività universitarie) 1. Alle Università, nel rispetto della specifica autonomia, è raccomandato di organizzare le proprie attività, al fine di promuovere il più possibile la didattica a distanza.
Art. 8 (Ulteriori disposizioni) 1. Resta sospeso il gioco operato con dispositivi elettronici del tipo “slot machines”, comunque denominati, situati all’interno degli esercizi pubblici, degli esercizi commerciali e di rivendita di monopoli. 9 2. Le attività economiche, produttive e ricreative di cui al paragrafo 1.4 dell’Ordinanza n. 620 del 16 ottobre 2020 si svolgono compatibilmente con le misure restrittive di cui ai provvedimenti statali citati in premessa (con particolare riguardo al D.P.C.M. 24 ottobre 2020 e all’Ordinanza Ministro della Salute del 16 agosto 2020) e di cui alla presente Ordinanza. 3. Sono confermate le seguenti disposizioni: ● Paragrafo 1.4 della Ordinanza n. 573 del 29 giugno 2020 (tirocini); ● Ordinanza n. 609 del 17 settembre 2020 (c.d. voli covid-free). ● Paragrafi 1.5 (rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro ed ai clienti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande) e 1.6 dell’Ordinanza n. 620 del 16 ottobre 2020 (rilevazione della temperatura corporea nei servizi educativi per la prima infanzia e nelle scuole dell’infanzia).