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colf e badanti

Colf e badanti: il rapporto di lavoro domestico

Il rapporto di lavoro domestico è un particolare rapporto di lavoro subordinato, regolato dal Codice Civile, dalla Legge e da un apposito Contratto Collettivo, nel quale il lavoratore presta la propria opera, presso l’abitazione del datore di lavoro, per il funzionamento della vita familiare. Approfondiamo le particolarità della materia con Marcello Razzino, Consulente del Lavoro e socio dello Studio Associato Lavoro e Previdenza, con uffici a Bergamo e a Casazza.

Cosa si intende per lavoratore domestico?

Il collaboratore domestico è un dipendente addetto alle normali incombenze familiari, la cui opera è finalizzata a soddisfare i bisogni personali o familiari del datore di lavoro. Si tratta, dunque, di lavoratori che svolgono la propria attività all’interno di una comunità familiare, con mansioni, ad esempio, di: colf, badante, cuoco, giardiniere, governante, baby-sitter.

Chi è, invece, il datore di lavoro domestico?

Datore di lavoro di un collaboratore domestico può essere una singola persona, un gruppo familiare o una comunità stabile senza fini di lucro. Il requisito fondamentale è che l’attività di questi soggetti, nell’ambito del rapporto di lavoro domestico, non sia di tipo industriale o professionale. La particolarità del datore di lavoro domestico è che egli non funge da sostituto d’imposta, come invece avviene per la generalità dei datori di lavoro; pertanto, qualora il lavoratore domestico debba versare eventuali imposte, dovrà procedere autonomamente tramite la dichiarazione dei redditi.

Quali sono le caratteristiche di questo tipo di rapporto?

Affinché si configuri un rapporto di lavoro domestico, la prestazione deve avere tre caratteristiche: avere continuità, ovvero non essere puramente occasionale; essere resa all’interno dell’abitazione del datore di lavoro; rispondere ad un bisogno personale e non professionale dello stesso, legato al funzionamento della vita familiare. Quest’ultimo requisito è soddisfatto anche qualora le prestazioni siano rese a favore di un soggetto diverso dal datore di lavoro, purché questo vi abbia interesse: è il caso, per esempio, del figlio che assume una badante per accudire il genitore anziano.

Ci può illustrare meglio la figura della colf?

Alla colf possono essere affidate esclusivamente mansioni di pulizia e ordine della casa, oppure anche mansioni ulteriori, quali ad esempio la stiratura, la lavanderia, la cucina. In generale, le colf possono avere tre tipi di contratto: “a servizio intero” qualora la lavoratrice abiti presso il datore di lavoro, usufruendo anche del vitto e dell’alloggio; “a mezzo servizio” se presta la propria opera presso la stessa famiglia per almeno 24 ore settimanali; “a ore” qualora la prestazione sia inferiore alle 24 ore settimanali.

E invece, quale è la figura della badante?

La badante, oltre a svolgere funzioni di addetta alle pulizie e all’ordine della casa, si caratterizza per lo svolgimento di mansioni legate alla cura e all’assistenza della persona, attività che può essere svolta sia nei confronti di persone autosufficienti che non autosufficienti.

Quali elementi costituiscono la retribuzione del collaboratore domestico?

La retribuzione è composta da: retribuzione minima contrattuale, eventuale superminimo, scatti di anzianità e indennità sostitutiva di vitto e alloggio (quest’ultima nel caso in cui la colf sia convivente o durante l’attività lavorativa usufruisca del vitto). Il collaboratore domestico ha diritto, inoltre, alla tredicesima mensilità e al Trattamento di Fine Rapporto.

Quali sono le regole in materia di orario di lavoro e riposi?

La contrattazione collettiva prevede che la durata normale della prestazione lavorativa dei collaboratori domestici sia di massimo 54 ore settimanali (10 ore giornaliere) in caso di convivenza con il datore di lavoro, e 40 ore settimanali (8 ore giornaliere) per chi non è convivente. Inoltre, il riposo giornaliero deve essere di almeno 11 ore consecutive e quello settimanale di 36 ore, di cui possibilmente 24 ore coincidenti con la domenica. Il lavoratore domestico ha diritto ad un periodo di ferie annuali pari a 26 giorni lavorativi.

Quali sono le regole in materia di prestazioni previdenziali ed assistenziali?

I collaboratori domestici hanno diritto alle seguenti prestazioni previdenziali ed assistenziali, erogate dall’INPS o dall’INAIL: assegni al nucleo familiare, indennità di disoccupazione e di maternità, pensione, indennità in caso di infortunio e malattia professionale. Non hanno diritto, invece, all’indennità INPS in caso di malattia comune; pertanto, tale prestazione rimane a carico del datore di lavoro. I collaboratori domestici ai quali viene applicato il relativo CCNL, inoltre, devono obbligatoriamente essere iscritti ad una apposita cassa, ovvero la “Cas.sa COLF”.

Come funziona e quali prestazioni garantisce la Cas.sa COLF?

L’iscrizione alla Cassa comporta il versamento di contributi, calcolati nella misura oraria minima di 0,02 euro a carico del datore di lavoro e 0,01 euro a carico del lavoratore. La Cas.sa COLF garantisce trattamenti assistenziali e assicurativi ai lavoratori, come ad esempio l’indennità giornaliera in caso di ricovero e il rimborso per determinate spese sanitarie, e assicura il datore di lavoro per la responsabilità civile in caso di infortunio occorso al lavoratore o di danni causati dal dipendente a terzi.

Come avviene il versamento dei contributi?

I contributi, sia quelli dovuti all’INPS che quelli dovuti alla Cassa, sono calcolati moltiplicando il contributo orario per il numero delle ore di lavoro prestate nel trimestre. Il contributo varia a seconda che la prestazione superi o sia inferiore alle 24 ore settimanali. Il versamento dei contributi avviene con periodicità trimestrale ed è effettuato dal datore di lavoro, anche per la quota a carico del lavoratore. Il versamento può essere effettuato tramite bollettino MAV, oppure presso sportelli bancari e tabaccherie autorizzate, entro le seguenti scadenze trimestrali: 10 aprile per il primo trimestre, 10 luglio per il secondo, 10 ottobre per il terzo e 10 gennaio dell’anno successivo per il quarto.

a cura di Marcello Razzino – Consulente del lavoro

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