Mantenere ed assistere un parente o un famigliare rappresenta una decisione importante e meritoria. E’ opportuno, però, avere ben chiare alcune regole, affinché la propria volontà assistenziale sia realizzata in maniera sicura dal punto di vista giuridico. Ne parliamo con un esperto, il dr. Paolo Divizia, Notaio con sede a Bergamo ed ufficio secondario in Val Brembana (San Giovanni Bianco), il quale affronta quotidianamente il tema.
Notaio, perché è importante formalizzare questa volontà assistenziale? Più che importante, direi che è fondamentale. La meritoria volontà di aiutare ed assistere un parente anziano deve essere correttamente disciplinata, al fine di evitare incomprensioni fra le parti. E’ dunque consigliabile stipulare un atto notarile di mantenimento. Posso a tale riguardo osservare come vi sia stata una rapida diffusione di tale contratto anche nel nostro contesto montano; il motivo è da ricercarsi nella grande duttilità dello schema che soddisfa diversi interessi delle parti, in particolare del destinatario della prestazione assistenziale (di solito persona anziana non autosufficiente), incapace di provvedere autonomamente ai propri bisogni ed esigenze di vita.
Notaio, in che cosa consiste questo contratto? Il contratto di mantenimento è un accordo aleatorio con il quale una parte si obbliga, quale corrispettivo del trasferimento di un bene mobile o immobile o della cessione di un capitale, a fornire alla parte cedente prestazioni alimentari o assistenziali, vita natural durante. Si tratta di una figura contrattuale atipica (poiché non espressamente regolamentata nel codice civile) che trae origine dalla prassi e trova riconoscimento nella giurisprudenza accanto alla figura tipica della rendita vitalizia.
Ma in cosa consiste il mantenimento per avere un significato giuridico? La prestazione di mantenimento consiste nel vitto, nell’alloggio, nell’assistenza medica, nella pulizia della casa e della persona, nella compagnia, comprendendo obblighi sia di dare, come gli alimenti, sia principalmente di fare, ad esempio l’assistenza, la pulizia, la compagnia; entrambi gli obblighi sono caratterizzati dall’intuitus personae, cioè dalla personalità della prestazione.
Mi scusi Notaio cosa vuol dire aleatorio? Il contratto di mantenimento è caratterizzato dall’aleatorietà, cioè dal rischio economico legato non solo alla durata della vita del vitaliziato, ma anche all’entità ed alla qualità delle prestazioni materiali e spirituali che non possono essere quantificate a priori nella stipula del contratto. Quest’ultima caratteristica, ossia l’aleatorietà, in assenza della quale il contratto è nullo per mancanza di causa, è anche un elemento distintivo tipico rispetto ad altre figure, quali le donazioni con onere (già trattate in un precedente numero). Quindi, l’alea presuppone una situazione di incertezza circa il vantaggio economico a favore di una delle parti. Come ribadito da una sentenza recente della Corte di Cassazione nel contratto di mantenimento è necessario che le prestazioni a carico delle parti siano caratterizzate da omogeneità e proporzione, onde evitare un uso distorto di questo contratto.
E cioè? In termini essenziali, può dirsi nullo il contratto di mantenimento che prevede da un lato il trasferimento di un immobile di pregio a fronte dell’assunzione dell’obbligo di mantenere una persona ultra-centenaria, la quale – per definizione – ha una aspettativa di vita minima. Va peraltro sempre ricordato che il contratto di mantenimento ha ad oggetto una prestazione infungibile sia di dare che di facere, consistente in un’assistenza materiale, morale e spirituale, che va ben oltre l’erogazione di una semplice somma di denaro.
Notaio possiamo dire che sia una soluzione migliore della classica donazione? Il contratto di mantenimento è un sistema valido ed alternativo alle donazioni classiche con onere poiché presta più garanzie alla persona divenuta debole. Nella donazione il donatario che ha goduto del bene immobile donato è sempre tenuto per legge a provvedere alle necessità del donante, se necessario, vendendo o affittando l’appartamento ricevuto gratuitamente; in caso di rifiuto, il donante potrebbe a pieno diritto, rivolgersi al Giudice lamentando la violazione degli obblighi di assistenza e di mantenimento; ma tale diritto risulterebbe vano se il bene donato, nel frattempo, fosse stato rivenduto a terzi rendendo irrintracciabili le somme liquide incassate e non avendo nulla l’obbligato.
Si tratta di un contratto per l’ambito famigliare? Il contratto di mantenimento può essere stipulato sia con famigliari, sia con soggetti estranei, come per la donazione non prevede il pagamento di una somma di denaro, poiché il soggetto “acquirente”, come corrispettivo, si obbliga ad eseguire prestazioni di mantenimento vita natural durante. Va redatto dinanzi ad un notaio, alla presenza di testimoni ed è necessario prevedere nell’atto una clausola risolutiva espressa che, in caso di inadempimento degli obblighi di assistenza, preveda lo scioglimento dell’accordo.