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La Regione Lombardia ha stabilito che “Per quanto concerne in particolare la caccia da appostamento, qualora il cacciatore preferisse non interrompere l’attività venatoria per andare a raccogliere il capo appena abbattuto e ne rimandasse la raccolta ad un momento successivo, per essere in linea con quanto disposto dalla recente modifica della l. 157/92 dovrà annotare il capo subito dopo l’abbattimento, pur non avendo ancora provveduto alla sua raccolta.”.